Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo reale adottata dal Tribunale di Catanzaro con cinque motivi principali: 1) nullità dell'ordinanza genetica per violazione del principio della domanda cautelare (richiesta del PM per sequestro ai fini della confisca vs provvedimento impeditivo); 2) omessa motivazione sul periculum in mora; 3) vizio di motivazione per asserita "strumentalità" della società a fini illeciti e violazione del principio di proporzionalità (sequestro di un intero patrimonio aziendale per un episodio estorsivo di 8.500 euro), nonché assenza di elementi contabili o perizie a sostegno; 4) omissione nella valutazione delle prove difensive relative al ruolo di Luigi Falcone nella società; 5) carenza della prova dell'attualità del periculum in mora, atteso che i rapporti con la ditta estorta erano cessati, Falcone non era più nella compagine sociale e le quote societarie erano state restituite ai legittimi proprietari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato in parte. Ha ritenuto inammissibili le eccezioni preliminari di nullità (primo e secondo motivo) e il quarto motivo nella misura in cui chiedeva una diversa valutazione probatoria; ha invece ritenuto fondati il terzo e il quinto motivo, perché la motivazione del Tribunale sulla "strumentalità" strutturale della società e sull'attualità del periculum in mora era apparente, generica o insufficiente. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro affinché dia nuova e più adeguata motivazione, in particolare sul carattere non occasionale dell'asservimento della società a finalità illecite e sulla proporzionalità e attualità del periculum.
Norme richiamate
Il Giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione e limitato all'esame del "punto" della decisione annullata, con divieto di estendere l'indagine a vizi non rilevati dalla Cassazione, salvo nuovi elementi di fatto.
Norma richiamata in relazione all'effetto estensivo delle decisioni favorevoli anche sulle misure cautelari reali; la Corte rileva però i limiti dell'applicazione quando la parte ha proposto impugnazione decisa diversamente.
art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen.
art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen.
Riferimento alle fattispecie normative che legittimano il sequestro preventivo e le relative ordinanze impugnabili; utili per delimitare il devolutum nel riesame.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro (ricorso per violazione di legge) e la natura ristretta dei motivi ammessi.
art. 606 co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere i vizi sindacabili in Cassazione (ad es. l'illogicità manifesta) e i mezzi processuali corretti per contestare determinate valutazioni logiche del giudice.
art. 42 Cost.
Citato a tutela del diritto di proprietà, richiamando la necessità di bilanciare l'interesse pubblico con la compressione del diritto di proprietà derivante dal sequestro.
Protocollo addizionale alla CEDU n.1, art. 1
art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato per il principio di protezione della proprietà privata e per il vincolo di proporzionalità nelle misure che la limitano.
Trattato dell'Unione europea, art. 5, parr. 3 e 4 (richiamati)
parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea
Uso argomentativo per sottolineare la rilevanza del principio di proporzionalità nelle misure che incidono sui diritti fondamentali.
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 49 n.3
art. 49, numero 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata a supporto del principio che le pene/provvedimenti non debbono essere sproporzionati rispetto al fatto.
Giurisprudenza: Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008 (Ivanov)
Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov
Stabilisce che il ricorso per cassazione per violazione di legge comprende vizi della motivazione così gravi da rendere l'apparato argomentativo incomprensibile o carente dei requisiti minimi.
Giurisprudenza: Sez. Unite "Bevilacqua" n. 5876 del 28/01/2004
Sez. Unite n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Sottolinea l'importanza della motivazione come requisito essenziale per garantire il controllo di legalità e la proporzionalità nelle misure che incidono sui beni.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 20244 del 8/2/2018 (Fedele)
Sez. 6, n. 20244 del 8/2/2018, Fedele
Affermata la necessità di provare lo sviamento sistemico dell'impresa e del patrimonio alla commissione di attività illecite per disporre sequestro preventivo reale.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 31127 del 6/7/2023
Sez. 6, n. 31127 del 6/7/2023, Rv.285159
Richiama il principio secondo cui il Giudice del rinvio è vincolato al punto oggetto di annullamento e non può ampliare il devolutum.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato al punto della decisione annullata: non può riaprire temi non esaminati dalla Cassazione salvo nuovi elementi di fatto oggettivamente sopravvenuti.
- Per disporre il sequestro preventivo reale è necessario motivare con rigore la non occasionalità dell'uso dell'impresa per fini illeciti; la presenza di un episodio isolato, anche grave, non basta di per sé a fondare la qualificazione di "società strutturalmente illecita".
- La prova della "strumentalità" dell'ente a fini illeciti richiede elementi concreti e ripetuti (es. sistema consolidato di false fatturazioni su più commesse, anomalie contabili, operazioni bancarie sospette), non meri indizi generici o asserzioni.
- Il principio di proporzionalità impone al giudice di comparare il sacrificio del diritto di proprietà con l'entità del rischio; se il fatto illecito è limitato (es. importo contenuto, episodio isolato) il sequestro dell'intero patrimonio aziendale richiede motivazione particolarmente stringente.
- L'attualità del periculum in mora va verificata con riferimento alla situazione concreta e aggiornata (cessazione dei rapporti con terzi coinvolti, allontanamento di soggetti sospetti, restituzione quote, relazioni dell'amministratore giudiziario): elementi tali possono escludere l'urgenza del vincolo.
- Le censure di nullità o di violazione del principio della domanda cautelare possono essere escluse per inammissibilità in Cassazione se non rientrano nel devolutum; occorre valutare tempestività e congruità del motivo nella sede competente.
- La motivazione del provvedimento che incide sulla proprietà deve consentire la comprensibilità del percorso logico; vizi motivazionali gravi rendono il provvedimento annullabile e obbligano il giudice a una nuova, più dettagliata ponderazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40781/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40782/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40783/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40785/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40787/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →