Sentenza n. 14271/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota Istat relativa al metodo di calcolo dell'adeguamento triennale delle retribuzioni dei magistrati per il periodo 2021-2023 e DPCM 3 giugno 2024 che ha fissato l'adeguamento nella misura del 6,69% e gli acconti successivi nella misura del 2,01%
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2 della legge n. 27/1981, dell'art. 24 della legge n. 448/1998 e dell'art. 104 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione del principio di specialità. In particolare, hanno contestato il modello elaborato dall'Istat perché: 1) escludeva dal computo numerose voci accessorie e variabili del trattamento economico complessivo, comprese indennità di missione o di servizio e arretrati; 2) considerava soltanto alcune categorie di dipendenti pubblici, escludendo categorie contrattualizzate e non contrattualizzate e non rilevando tutti i CCNL; 3) applicava una media ponderata degli incrementi, attribuendo maggior peso alle categorie con maggiore consistenza numerica, anziché la media aritmetica degli incrementi medi delle diverse categorie. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al corretto calcolo dell'adeguamento e la condanna delle amministrazioni alla riliquidazione delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la disciplina speciale dell'adeguamento triennale dei magistrati, fondata sugli artt. 2 della legge n. 27/1981 e 24, comma 4, della legge n. 448/1998, imponga di considerare il trattamento economico complessivo delle altre categorie del pubblico impiego, comprensivo di tutte le componenti accessorie e variabili e degli emolumenti corrisposti a qualsiasi titolo. Sono pertanto illegittime l'esclusione delle indennità di missione o di servizio e degli arretrati, questi ultimi da imputare secondo un criterio di competenza riferito alla maturazione dell'incremento. Il TAR ha inoltre rilevato che devono essere considerate tutte le categorie del pubblico impiego, sia contrattualizzate sia non contrattualizzate, senza che l'Istat disponga di un potere discrezionale di restringere la platea sulla base di campionamenti o difficoltà statistiche. È stata ritenuta illegittima anche la media ponderata in base al numero dei dipendenti: la legge impone di calcolare il dato medio pro capite all'interno di ciascuna categoria e poi di applicare la media aritmetica, senza ponderazione tra categorie. Il TAR ha quindi annullato la nota Istat e il DPCM 3 giugno 2024, dichiarato il diritto dei ricorrenti al corretto calcolo dell'adeguamento e ordinato alle amministrazioni di adottare nuove determinazioni entro novanta giorni. Nelle more, gli atti impugnati conservano efficacia; gli emolumenti già corrisposti non sono ripetibili e sui medesimi dovranno essere corrisposti gli eventuali conguagli in aumento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 104 Cost.
La disciplina automatica e predeterminata dell'adeguamento retributivo dei magistrati concorre a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Gli stipendi del personale [...] sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti.
La base dell'adeguamento è costituita dagli incrementi del trattamento economico delle altre categorie del pubblico impiego; la media deve essere aritmetica tra categorie e non ponderata in base alla loro consistenza numerica.
Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura [...] tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
Devono essere considerati tutti gli emolumenti del trattamento economico complessivo, comprese le componenti accessorie, variabili, le indennità e gli arretrati, nonché tutte le categorie del pubblico impiego, contrattualizzate e non contrattualizzate.
art. 12, comma 1, preleggi
Il dato letterale chiaro e inequivoco delle norme non consente all'amministrazione di restringere la platea delle categorie considerate mediante operazioni interpretative o manipolative.
Massime di principio
- Ai fini dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del personale di magistratura, il trattamento economico complessivo delle altre categorie del pubblico impiego comprende tutte le somme corrisposte al dipendente per il servizio prestato, incluse le componenti accessorie e variabili, le indennità di missione o di servizio e gli arretrati, senza esclusioni fondate sulla loro natura non strettamente retributiva.
- Gli arretrati derivanti da rinnovi contrattuali devono essere considerati nel calcolo dell'incremento del trattamento economico e possono essere imputati secondo un criterio di competenza, riferito al momento di maturazione dell'incremento, così da assicurare la corrispondenza tra adeguamento e reale dinamica delle retribuzioni del pubblico impiego.
- Il riferimento normativo alle altre categorie del pubblico impiego impone di includere, ai fini del calcolo dell'adeguamento dei magistrati, tutte le categorie rilevanti, sia contrattualizzate sia non contrattualizzate; l'amministrazione non può limitarne la rilevazione sulla base di campionamenti, lacune delle fonti statistiche o difficoltà operative.
- Il criterio degli incrementi medi pro capite richiede il calcolo della media degli incrementi individuali all'interno di ciascuna categoria e, successivamente, la media aritmetica tra le categorie considerate come unità statistiche; è illegittima la ponderazione degli incrementi in base al numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna categoria.
- Quando l'amministrazione esercita un'attività tecnica di rilevazione statistica vincolata da parametri legislativi puntuali, le difficoltà tecniche o la disponibilità incompleta delle fonti non attribuiscono un potere discrezionale di derogare ai criteri stabiliti dalla legge e impongono un'istruttoria completa e conforme al dato normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 4981/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2365/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2366/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 162/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 969/2026 - Bari, Sezione U
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 970/2026 - Bari, Sezione U
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →