Sentenza n. 970/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di reviviscenza degli effetti della destituzione dal servizio, nonché gli atti presupposti di destituzione, conferma della destituzione e proposta del Consiglio Centrale di Disciplina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva disposto la reviviscenza degli effetti del precedente decreto di destituzione, adottato dopo che il TAR aveva temporaneamente sospeso la sanzione e l'amministrazione aveva proceduto al riesame. Sono stati dedotti: eccesso di potere per omessa valutazione delle risultanze dell'istruttoria disciplinare; violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 449/1992 e dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione espulsiva, anche in rapporto alla tipizzazione degli illeciti disciplinari; violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Con memoria successiva il ricorrente ha inoltre invocato gli effetti delle modifiche all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotte dalla riforma Cartabia, e dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe potuto fondare la valutazione disciplinare sulla sentenza di patteggiamento e che sarebbe venuta meno la base penale della destituzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto contro un atto meramente confermativo ed esecutivo della precedente destituzione, la cui legittimità era già stata accertata dal TAR con sentenza del 2021, poi confermata dal Consiglio di Stato nel 2023. L'impugnazione tentava quindi di sottoporre nuovamente al giudice questioni già definite, inclusi l'accertamento dei fatti, la proporzionalità della destituzione e la legittimità del riesame amministrativo. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Ha affermato che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale, ma l'amministrazione può utilizzare i fatti accertati con giudicato penale, dovendo svolgere una propria autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare; non è necessario acquisire ulteriori prove quando gli elementi siano già stati formati nel processo penale. La condotta del dipendente, consistente nell'aver favorito detenuti e soggetti appartenenti a consorterie criminali, è stata ritenuta incompatibile con i doveri d'ufficio, con il giuramento e con il permanere nel Corpo. La destituzione è stata giudicata proporzionata e adeguatamente motivata, anche alla luce dell'art. 6 del d.lgs. n. 449/1992 e del contesto criminale nel quale le condotte si erano svolte. Le sopravvenute modifiche all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. e l'abrogazione dell'abuso d'ufficio sono state ritenute inammissibili perché introdotte come nuovi profili di illegittimità senza motivi aggiunti e, comunque, infondate: l'autonomia dell'illecito disciplinare impedisce l'automatica estensione del favor rei penale, mentre le condotte possono conservare rilievo disciplinare per la violazione dei doveri di servizio e per il pregiudizio all'immagine dell'amministrazione. È stata respinta anche la censura di ne bis in idem, poiché la destituzione disciplinare e la sanzione penale hanno natura e finalità diverse e il procedimento disciplinare non aveva comportato una duplicazione di sanzioni sostanzialmente penali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 449/1992
La previsione della sospensione dal servizio per determinate condanne penali non esclude, per effetto della clausola di riserva, l'applicazione della disciplina della destituzione prevista dall'art. 6.
art. 6 d.lgs. 449/1992
La destituzione è applicabile quando la condotta rende incompatibile l'ulteriore permanenza in servizio, in particolare per atti denotanti mancanza del senso dell'onore o morale, grave contrasto con i doveri del giuramento, grave abuso di autorità o fiducia e dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio.
art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992
Ha costituito la base normativa della sospensione cautelare e della provvisoria reintegrazione del dipendente durante la fase di riesame.
art. 11 d.lgs. 449/1992
È richiamato quale parametro per valutare la scelta tra sanzione conservativa e destituzione e la proporzionalità della sanzione disciplinare.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per la responsabilità contabile.
Il TAR ha ritenuto non decisiva la novella rispetto alla vicenda, poiché l'illecito disciplinare era autonomo e la valutazione dell'amministrazione era già stata compiuta sulla condotta e sui doveri d'ufficio, non sulla mera equiparazione penale della sentenza.
artt. 444 e 445 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento è stata considerata, nel quadro normativo applicabile alla vicenda, equiparata a una pronuncia di condanna quanto all'accertamento rilevante per il procedimento disciplinare.
art. 323 c.p.
L'abuso d'ufficio, oggetto della condanna penale, ha costituito il presupposto fattuale del procedimento disciplinare; la successiva abrogazione della fattispecie non elimina automaticamente la rilevanza disciplinare delle condotte.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il divieto di ne bis in idem non è stato ritenuto violato perché la controversia riguardava una sanzione disciplinare interna all'ordinamento della Polizia penitenziaria, distinta per natura e finalità dalla sanzione penale.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Diritto di non essere giudicato o punito due volte
Non impedisce il cumulo tra sanzione penale e sanzione disciplinare interna quando le sanzioni non siano sostanzialmente entrambe penali e operino in ordinamenti e con finalità differenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di prospettare alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto meramente conformativo di un precedente provvedimento già giudicato.
art. 88 c.p.a.
Richiamato per la redazione della sentenza da parte del Presidente del Collegio a seguito del decesso del magistrato relatore dopo la decisione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso proposto contro un atto meramente confermativo o esecutivo di un precedente provvedimento, quando con esso si tenti di rimettere in discussione questioni già definitivamente esaminate dal giudice amministrativo; l'atto successivo non riapre il termine né consente una nuova impugnazione dei vizi propri del provvedimento originario.
- Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale: l'amministrazione può utilizzare gli elementi raccolti e i fatti accertati in sede penale, ma deve valutarne autonomamente la rilevanza rispetto ai doveri di servizio e alla responsabilità disciplinare.
- Quando i fatti materiali rilevanti siano stati accertati con giudicato penale, non è necessario che l'amministrazione svolga una nuova e autonoma attività istruttoria per acquisire ulteriori mezzi di prova; è sufficiente una motivata valutazione disciplinare della condotta e della sua incompatibilità con il rapporto di servizio.
- L'abrogazione sopravvenuta del reato-presupposto non determina automaticamente l'irrilevanza disciplinare delle condotte, quando esse continuino a integrare la violazione autonoma dei doveri di diligenza, lealtà, onore, moralità professionale e corretto esercizio delle funzioni.
- La destituzione di un appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria è proporzionata quando la condotta dolosa, connotata da abuso dell'ufficio e da favoreggiamento di detenuti o soggetti criminali, risulti incompatibile con i doveri assunti con il giuramento e comprometta irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'amministrazione.
- Il divieto di ne bis in idem non vieta, in assenza di una duplicazione di sanzioni sostanzialmente penali, l'applicazione di una sanzione disciplinare interna e di una sanzione penale riferite ai medesimi fatti, quando esse abbiano natura, finalità e ambiti ordinamentali differenti.
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