Sentenza n. 969/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di destituzione dal servizio, decreto di conferma della destituzione e successivo decreto di reviviscenza degli effetti della destituzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che aveva disposto la reviviscenza degli effetti del precedente decreto di destituzione, nonché gli atti disciplinari presupposti, deducendo: eccesso di potere per omessa valutazione delle risultanze dell’istruttoria disciplinare; violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 449/1992 e dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, in relazione alla sanzione massima della destituzione; violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre invocato la sopravvenuta modifica dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., concernente gli effetti della sentenza di patteggiamento nei giudizi disciplinari, e l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, sostenendo che tali novità avrebbero privato di efficacia probatoria il patteggiamento e impedito l’applicazione della disciplina disciplinare collegata alla condanna penale. La vicenda traeva origine da condotte accertate in sede penale, consistenti nell’avere favorito detenuti e soggetti appartenenti a consorterie criminali mediante consegna di oggetti e comunicazioni, influenza sull’assegnazione dei detenuti e divulgazione di informazioni acquisite per ragioni d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto il ricorso inammissibile, poiché il decreto di reviviscenza impugnato costituiva un atto meramente confermativo ed esecutivo di precedenti provvedimenti disciplinari già esaminati e ritenuti legittimi dallo stesso TAR con una sentenza del 2021, poi confermata dal Consiglio di Stato nel 2023. Il nuovo ricorso non poteva quindi essere utilizzato per rimettere in discussione fatti, valutazioni e vizi già definitivamente scrutinati. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo le censure infondate. L’amministrazione poteva porre a fondamento del procedimento disciplinare i fatti accertati nel processo penale, fermo restando il carattere autonomo della valutazione disciplinare. Il giudicato penale, compresa la sentenza di patteggiamento, conservava efficacia quanto all’accertamento della materialità dei fatti e della loro riferibilità all’interessato secondo la disciplina applicabile ratione temporis; l’amministrazione doveva invece valutarne autonomamente la rilevanza disciplinare, obbligo che risultava adempiuto. La destituzione è stata ritenuta proporzionata, poiché le condotte dolose, reiterate e connesse al favoreggiamento di detenuti e soggetti criminali avevano compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario e risultavano incompatibili con i doveri di onore, moralità, lealtà e con quelli derivanti dal giuramento. Le sopravvenienze normative dedotte in memoria sono state dichiarate inammissibili in quanto introducevano nuovi profili di illegittimità non proposti con motivi aggiunti; in ogni caso, sono state ritenute non decisive, perché l’illecito disciplinare è autonomo rispetto a quello penale, non opera automaticamente un principio di favor rei disciplinare e le condotte possono conservare rilevanza disciplinare anche dopo l’abrogazione del reato, quando ledano l’immagine e il corretto funzionamento dell’amministrazione. È stata infine respinta la censura di ne bis in idem: la riedizione della destituzione in esecuzione delle ordinanze cautelari non aveva dato luogo a un secondo procedimento disciplinare autonomo e non ricorreva un cumulo di due sanzioni sostanzialmente penali, trattandosi di una sanzione disciplinare interna e di una sanzione penale ontologicamente diverse. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 449/1992
La destituzione è inflitta, in generale, nei casi in cui “la condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio”.
La destituzione è legittima quando la condotta del dipendente, valutata in rapporto ai doveri istituzionali e alla gravità concreta dei fatti, renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di servizio; tra le ipotesi rilevanti rientrano la mancanza del senso dell’onore o morale, il grave contrasto con i doveri del giuramento, il grave abuso di autorità o fiducia e la dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio per l’amministrazione.
art. 11 d.lgs. 449/1992
Il Consiglio deve valutare se possa essere inflitta una sanzione conservativa.
La scelta della sanzione disciplinare deve rispettare adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, verificando se la gravità della condotta consenta l’applicazione di una sanzione conservativa; la destituzione è legittima quando la condotta dolosa e incompatibile con i doveri istituzionali renda impossibile la permanenza nel Corpo.
art. 5 d.lgs. 449/1992
È fatta salva l’applicazione della disciplina prevista dall’anzidetto art. 6.
La previsione della sospensione per determinate condanne penali non esclude l’applicazione della destituzione nei casi ricadenti nella disciplina speciale dell’art. 6.
art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992
Il ricorrente è stato provvisoriamente reintegrato nella posizione giuridica ed economica occupata all’atto della destituzione.
La sospensione cautelare dell’efficacia della destituzione può comportare la provvisoria reintegrazione del dipendente, senza impedire la successiva riedizione o reviviscenza degli effetti dell’atto all’esito del giudizio.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2 ... non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.
Il TAR ha ritenuto le deduzioni fondate sulla novella processuale penale nuove e inammissibili perché non introdotte con motivi aggiunti e, comunque, non decisive rispetto alla legittimità di una destituzione già fondata su un’autonoma valutazione disciplinare delle condotte.
art. 323 c.p.
L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio non elimina automaticamente la rilevanza disciplinare delle medesime condotte, quando esse continuino a integrare violazioni dei doveri di servizio, di lealtà e di etica professionale.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Diritto di non essere giudicato o punito due volte.
Il divieto di ne bis in idem non impedisce l’applicazione di una sanzione disciplinare interna per condotte già oggetto di procedimento penale, quando le sanzioni abbiano natura e finalità diverse e non si tratti di due sanzioni sostanzialmente penali.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Diritto di non essere giudicato o punito due volte.
La garanzia convenzionale non opera, nella fattispecie, tra la sanzione penale e la sanzione disciplinare interna al Corpo, non essendo ravvisabile l’identità di due sanzioni ontologicamente penali.
art. 10 d.P.R. 82/1999
Prescrive una condotta irreprensibile anche al di fuori del servizio.
La condotta extraprofessionale dell’appartenente al Corpo può assumere rilievo disciplinare quando sia incompatibile con gli standard professionali e deontologici richiesti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità.
Il giudice può sottoporre al contraddittorio delle parti una questione di inammissibilità rilevata d’ufficio prima della decisione.
art. 88 c.p.a.
La sentenza è stata redatta dal presidente del collegio a seguito del decesso del magistrato relatore dopo l’assunzione della decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo meramente confermativo o esecutivo di un precedente atto già impugnato e definitivamente scrutinato non è autonomamente impugnabile per rimettere in discussione i medesimi fatti e vizi; il ricorso proposto a tale scopo è inammissibile.
- Nel procedimento disciplinare l’amministrazione può utilizzare i fatti accertati con sentenza penale irrevocabile, anche se la decisione penale è una sentenza di patteggiamento secondo la disciplina applicabile, dovendo però compiere un’autonoma valutazione della rilevanza di quei fatti rispetto ai doveri di servizio.
- La destituzione di un appartenente alla Polizia Penitenziaria è proporzionata quando condotte dolose, reiterate e connesse al favoreggiamento di detenuti o soggetti criminali rivelino la violazione dei doveri di onore, moralità, lealtà e giuramento e rendano irrimediabilmente incompatibile la permanenza nel Corpo.
- L’abrogazione sopravvenuta del reato o la modifica degli effetti processuali della sentenza di patteggiamento non determina automaticamente l’irrilevanza disciplinare delle condotte già accertate, poiché l’illecito disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e può fondarsi sulla violazione dei doveri d’ufficio e sulla lesione dell’immagine dell’amministrazione.
- Il principio del ne bis in idem non vieta, in assenza di un doppio procedimento disciplinare o di un cumulo di sanzioni sostanzialmente penali, l’applicazione di una sanzione disciplinare interna per fatti che siano stati anche oggetto di una sanzione penale, quando le due misure abbiano natura, finalità e ordinamenti di riferimento differenti.
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