Sentenza n. 162/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale con applicazione del bonus energetico, nonché i precedenti pareri negativi della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire per un complesso residenziale di dodici unità abitative, sostenendo di avere dimostrato la disponibilità della cubatura necessaria sulle particelle interessate. Ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 9/2018, dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Provincia n. 24/2020 e delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale. In particolare, ha sostenuto che le particelle costituivano, o derivavano, dall'originario lotto storico, senza che la relativa capacità edificatoria fosse stata integralmente utilizzata. Quanto alla particella 5/48, ha dedotto che essa era stata separata dalla particella 5/18 prima del rilascio del titolo edilizio per il condominio Daniela e che non era stata asservita a quest'ultimo, né vi era un accordo di asservimento. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza e insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, lamentando che il Comune non avesse esaminato i documenti, le ricostruzioni catastali e storiche e le consulenze prodotte, né spiegato perché la prova della cubatura residua fosse insufficiente. Il Comune ha sostenuto che la ricostruzione del lotto storico fosse incompleta e che le varianti approvate per il condominio Daniela avessero determinato un'ulteriore cubatura, in parte imputabile alla particella 5/48 quale area asservita.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha chiarito che l'asservimento volumetrico attribuisce una particella a uno specifico intervento edilizio realizzato su altro fondo, impedendo il riutilizzo della stessa capacità edificatoria. Per determinare la cubatura residua occorre considerare l'originaria superficie complessiva del lotto e il volume già realizzato, senza attribuire rilievo decisivo alle successive divisioni catastali. Tuttavia, il diniego non ha esaminato in modo concreto la documentazione e le consulenze prodotte dalla ricorrente, né ha preso posizione sulla sequenza temporale tra frazionamento della particella 5/48, cessione della particella 5/18 e rilascio della concessione edilizia per il condominio Daniela. Tali circostanze erano decisive per stabilire se fosse sorto un vincolo di asservimento e in quale misura fosse stata consumata la capacità edificatoria. Il Comune ha inoltre prospettato per la prima volta in giudizio la rilevanza delle successive varianti progettuali; tale motivazione postuma è stata ritenuta inammissibile e comunque inidonea a sanare il difetto motivazionale, poiché la questione avrebbe dovuto essere istruita e motivata già nel procedimento amministrativo. Il diniego è stato quindi annullato, insieme agli atti presupposti impugnati. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese processuali, liquidate in € 3.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 4, l.p. n. 9/2018
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla verifica della capacità edificatoria disponibile.
art. 2, comma 1, lettera d), d.P.P. n. 24/2020
Richiamato dalla ricorrente e dal diniego quale disciplina applicabile alla determinazione della capacità edificatoria.
art. 7 l.p. n. 17/1993
Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
L.G. n. 27/1970
Richiamata in relazione all'introduzione dei parametri vincolanti di densità edilizia e alla possibilità di configurare un asservimento volumetrico.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della capacità edificatoria residua, occorre considerare l'originaria superficie complessiva del lotto e il volume già realizzato, non soltanto le aree ancora libere; le successive divisioni catastali non modificano la capacità edificatoria complessiva del lotto originario.
- L'asservimento volumetrico comporta la destinazione giuridica di un'area a servizio di uno specifico intervento edilizio realizzato su altra particella e determina, nella misura corrispondente, la perdita della capacità edificatoria dell'area asservita, allo scopo di evitare una duplicazione dell'utilizzo della volumetria.
- L'amministrazione che nega un titolo edilizio per asserita insufficienza della capacità edificatoria deve esaminare e valutare in modo concreto la documentazione storica, catastale e tecnica prodotta dall'interessato e indicare le ragioni per cui essa non dimostra la volumetria residua.
- La sequenza temporale tra frazionamento e alienazione dei terreni e successivo rilascio dei titoli edilizi costituisce elemento decisivo per stabilire se e in quale misura possa essersi formato un vincolo di asservimento; essa deve essere espressamente considerata nella motivazione del diniego.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio, mediante motivazione postuma, le ragioni del diniego omesse nel provvedimento, soprattutto quando gli elementi invocati erano già disponibili durante il procedimento amministrativo e la loro rilevanza era stata contestata dall'interessato.
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