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Sentenza

Sentenza n. 2366/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'INPS delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria relative al periodo dal 18 agosto al 14 settembre 2025, rispettivamente per dipendenti full-time e part-time

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti con cui l'INPS ha respinto le domande di CIGO presentate per la sospensione dell'attività determinata dalla mancanza di ordini e commesse. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un evento transitorio, non imputabile all'impresa e riconducibile alla sospensione improvvisa delle commesse da parte del principale committente; ha contestato che la reiterazione di precedenti sospensioni dimostrasse il carattere strutturale e prevedibile della crisi; ha sostenuto che la monocommittenza non potesse costituire, di per sé, causa di diniego e che l'INPS avesse indebitamente sindacato le scelte organizzative e imprenditoriali. Ha inoltre dedotto l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, l'omessa considerazione delle iniziative di diversificazione della clientela e del progetto di riconversione produttiva, nonché la violazione del termine di 75 giorni per la definizione del procedimento. Secondo la società, il successivo ricorso alla CIGS non poteva dimostrare retroattivamente l'insussistenza della temporaneità della crisi. L'INPS ha sostenuto che la contrazione delle commesse fosse ricorrente, collegata alla crisi pluriennale del principale committente e resa prevedibile dalla stabile dipendenza da esso; ha evidenziato la mancata concreta diversificazione della produzione e il carattere meramente progettuale delle iniziative di riconversione. Ha inoltre contestato la natura perentoria del termine procedimentale, rilevando che erano intervenute richieste di integrazione e ulteriori istanze di proroga.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.604,50 euro oltre accessori. Il Collegio ha richiamato una precedente sentenza relativa ad analoghi dinieghi riguardanti il consorzio di appartenenza. Ha ritenuto ordinatorio, e non perentorio, il termine di 75 giorni per la conclusione del procedimento, in assenza di un'espressa previsione legislativa di perentorietà. Ha qualificato la CIGO come istituto eccezionale rispetto al sinallagma dell'obbligo retributivo, con costi posti a carico della collettività e presupposti da interpretare restrittivamente. Ne consegue che il diniego dell'INPS è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o palese travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto. L'INPS non ha considerato la monocommittenza come causa automatica di diniego, ma come elemento sintomatico della non ottimale organizzazione aziendale e, soprattutto, della prevedibilità delle sospensioni alla luce della perdurante crisi del committente principale. È stata ritenuta congrua la valorizzazione della mancata concreta espansione del portafoglio clienti e dell'assenza di iniziative effettivamente in atto per la riconversione delle linee produttive, non essendo sufficiente una mera richiesta di preventivi per dimostrare il progetto di riconversione. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata l'istruttoria e la motivazione dell'INPS, gravando sull'impresa richiedente l'onere di dimostrare tutti gli elementi eccezionali necessari per l'accesso alla prestazione. La decisione non ha ritenuto illegittimo il riferimento alle precedenti sospensioni, alle proroghe e al successivo ricorso alla CIGS, valutati complessivamente come elementi confermativi di una crisi non meramente transitoria.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    La CIGO presuppone eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori e situazioni temporanee di mercato.

  • art. 7 d.i. n. 94343/2016

    La disposizione è richiamata per i criteri relativi alla transitorietà e alla prevedibilità della ripresa dell'attività.

  • art. 1 d.m. n. 95442/2016

    La transitorietà deve essere valutata in rapporto alla prevedibilità della ripresa della normale attività; la non imputabilità riguarda l'involontarietà dell'evento e la sua non riconducibilità a imperizia o negligenza.

  • art. 11 d.m. n. 95442/2016

    È stato richiamato quale base della richiesta di integrazione documentale relativa al periodo di ferie collettive.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    Ha consentito la riduzione delle spese processuali per la particolare semplicità della controversia.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la conclusione del procedimento di ammissione alla CIGO ha natura ordinatoria, salvo che la legge lo qualifichi espressamente come perentorio; la sua inosservanza, di per sé, non determina l'illegittimità del diniego.
  • La CIGO costituisce un intervento eccezionale rispetto al generale sinallagma dell'obbligo retributivo e deve essere riconosciuta solo in presenza rigorosamente dimostrata dei relativi presupposti di legge, senza trasformarsi in una socializzazione del rischio ordinario d'impresa.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego dell'INPS in materia di CIGO, caratterizzato da valutazioni tecnico-discrezionali sulla crisi aziendale, è limitato ai casi di manifesta illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o palese travisamento dei fatti.
  • La monocommittenza non costituisce automaticamente causa di diniego della CIGO, ma può essere legittimamente valorizzata, insieme alla crisi perdurante del committente e alla reiterazione delle sospensioni, quale indice della prevedibilità e non transitorietà della contrazione dell'attività.
  • L'impresa che richiede la CIGO deve dimostrare la sussistenza degli elementi eccezionali richiesti per la prestazione; mere dichiarazioni, trattative non consolidate o richieste di preventivi non bastano a provare l'effettiva diversificazione della clientela o l'avvio di una riconversione produttiva.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTermini del procedimento e silenzio
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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