Sentenza n. 2365/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 83 GAB in data 26 marzo 2026, con cui è stato espresso parere favorevole quanto alla valutazione di incidenza ambientale e al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006; b) dell delibera di Giunta del Comune di Lipari n. in data del 30 marzo 2026, avente ad oggetto l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, la dichiarazione di pubblica utilità, la conferma del vincolo preordinato all’esproprio e l’approvazione amministrativa del progetto; c) del decreto n. 01 in data 9 aprile 2026 del Comune di Lipari, con cui è stata autorizzata l’occupazione anticipata d’urgenza, per cinque anni, delle aree indicate nel piano particellare di esproprio occorrenti per la realizzazione dell’opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di valutazione di incidenza ambientale e autorizzazione allo scarico, delibera comunale di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità, decreto comunale di occupazione anticipata d’urgenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla realizzazione di un impianto di dissalazione sull’isola di Panarea, deducendo, tra l’altro, la tardività della valutazione di incidenza ambientale rispetto alla gara e all’aggiudicazione; l’assenza di una previa conferenza di servizi; il difetto di istruttoria e motivazione sull’impatto acustico, in particolare per la mancata relazione previsionale, l’assenza di zonizzazione acustica comunale e l’omessa verifica dei limiti differenziali; l’insufficiente valutazione degli impatti cumulativi, dello scarico della salamoia, dei reagenti e degli effetti sulla posidonia oceanica; l’omessa comparazione con siti alternativi e con l’opzione zero; l’illegittimità della prescrizione relativa alla tecnologia TOC/HDD; la violazione della par condicio tra concorrenti; l’illegittimità derivata della delibera comunale; la violazione della partecipazione procedimentale; la contraddittorietà tra conferma e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; nonché l’illegittimità autonoma e derivata del decreto di occupazione, per errata intestazione della particella 159 e carenza dei presupposti di urgenza qualificata ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001. Il ricorrente ha fondato la legittimazione e l’interesse sia sulla proprietà della particella 159, acquistata prima del decreto di occupazione, sia sulla vicinitas rispetto all’impianto. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse, l’omessa notificazione ad alcuni soggetti, la genericità delle censure, l’autonomia degli atti regionali e comunali e la natura non definitiva della valutazione ambientale rispetto alla gara. Nel corso del giudizio il decreto regionale impugnato è stato annullato e sostituito da un successivo decreto di riesame.
La decisione
Il TAR ha autorizzato la produzione tardiva del decreto regionale sopravvenuto, ritenendo applicabile l’art. 54, comma 1, c.p.a. poiché il ricorrente aveva avuto effettiva possibilità di conoscerlo e di contraddire, senza decisione a sorpresa. Ha quindi dichiarato improcedibile l’impugnazione del decreto regionale originario, perché annullato e sostituito dal nuovo decreto, precisando che il ricorrente conserva la possibilità di contestare separatamente l’atto sopravvenuto. Quanto al merito delle censure riferite al decreto originario e agli altri atti, il Collegio ha ritenuto che la proprietà di immobili finitimi e della particella 159 differenziasse sufficientemente la posizione del ricorrente, anche ai fini dell’interesse a ricorrere, ma ha giudicato le doglianze infondate. La valutazione di incidenza conserva carattere preventivo quando precede la realizzazione dell’opera e l’avvio dei lavori, anche se interviene dopo la gara o l’aggiudicazione, ove queste non consentano autonomamente di iniziare i lavori o esercitare l’impianto. Il rinvio alla fase esecutiva di ulteriori verifiche acustiche è stato ritenuto un fisiologico affinamento tecnico, non un difetto di istruttoria, poiché la valutazione aveva già considerato la classe acustica II, gli impatti di cantiere e di esercizio e aveva imposto misure di mitigazione e monitoraggio. L’assenza della zonizzazione acustica comunale non è stata ritenuta paralizzante. Il TAR ha valorizzato le indagini morfo-batimetriche, ROV, la carta delle biocenosi, le analisi dei sedimenti, lo studio diffusionale della salamoia e le prescrizioni relative al monitoraggio e all’interruzione dell’attività in caso di superamento dei limiti. Ha escluso vizi macroscopici nella valutazione tecnica e ha ritenuto legittima la prescrizione TOC/HDD quale misura conformativa e mitigativa, non contraddittoria né lesiva della par condicio. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la localizzazione nell’area già antropizzata, classificata F2, prossima al mare e funzionale alle opere di captazione e scarico, senza necessità di una comparazione astratta con ogni alternativa o di una valutazione generale dell’opzione zero. Le osservazioni procedimentali non dovevano essere confutate analiticamente, essendo sufficiente che risultassero considerate nel complesso motivazionale. Le censure contro la delibera comunale sono state respinte: i vizi derivati non sussistono; la comunicazione ex art. 16 d.P.R. 327/2001 non era dovuta al ricorrente per la particella acquistata dopo la delibera e riguardava, per gli altri immobili, i proprietari direttamente attinti dalla procedura; la formula relativa alla conferma e all’apposizione del vincolo non è contraddittoria. L’impugnazione del decreto di occupazione è stata dichiarata inammissibile e comunque improcedibile, perché il provvedimento aveva perso efficacia e non era stato notificato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e infondato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 1, c.p.a.
consente eccezionalmente la produzione tardiva di documenti quando la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile
La produzione tardiva è ammissibile se la parte ha avuto una possibilità effettiva di conoscere e discutere il documento, purché il deposito avvenga in tempo ragionevole e non a sorpresa.
art. 5 d.P.R. 357/1997
valutare gli effetti del progetto singolarmente e congiuntamente ad altri piani o progetti
La valutazione di incidenza deve precedere la realizzazione dell’intervento e considerare gli effetti cumulativi, ma non deve necessariamente precedere la gara o l’aggiudicazione quando queste non abilitino all’avvio dei lavori.
art. 6 direttiva 92/43/CEE
È richiamato quale fondamento del carattere preventivo della valutazione di incidenza.
art. 109 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’autorizzazione regionale relativa all’intervento e agli scarichi.
art. 76 d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione agli obiettivi di qualità delle acque e alle prescrizioni ambientali.
Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006
È richiamata quale parametro per i limiti applicabili agli scarichi.
art. 16 d.P.R. 327/2001
La comunicazione di avvio della procedura espropriativa riguarda i proprietari dei beni direttamente attinti dalla procedura.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Disciplina l’occupazione anticipata d’urgenza, che presuppone un’urgenza qualificata e una motivazione concreta; nel caso concreto l’impugnazione del decreto è stata comunque dichiarata inammissibile e improcedibile.
art. 21-octies l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione alla non sanabilità del vizio partecipativo, ma il TAR non fonda su tale norma l’accoglimento di alcuna censura.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
È richiamato per la partecipazione necessaria del Ministero al giudizio secondo quanto già ritenuto in una precedente sentenza.
Massime di principio
- La valutazione di incidenza mantiene carattere preventivo quando interviene prima della realizzazione dell’opera e dell’avvio dei lavori, anche se successiva alla gara o all’aggiudicazione, qualora queste non consentano autonomamente l’esecuzione dell’intervento o l’esercizio dell’opera in assenza degli ulteriori titoli ambientali, localizzativi ed espropriativi.
- Il rinvio alla fase di progettazione esecutiva di verifiche tecniche e misure di mitigazione non integra di per sé difetto di istruttoria, quando il provvedimento abbia già svolto una valutazione ambientale sufficientemente completa, individuato i parametri cautelativi e imposto prescrizioni concretamente conformative e di monitoraggio.
- Nel sindacato sulle valutazioni ambientali tecniche il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione; l’annullamento è giustificato soltanto da vizi macroscopici, quali manifesta irragionevolezza, inattendibilità, travisamento o carenza istruttoria non colmata dagli atti del procedimento.
- La vicinitas e la titolarità di beni direttamente o finitimi all’area dell’intervento possono differenziare la posizione del proprietario e fondare legittimazione e interesse a ricorrere, ma l’accoglimento della domanda richiede comunque la dimostrazione di specifici vizi dell’atto impugnato.
- Il proprietario di un’area coinvolta nella medesima opera pubblica che abbia definito consensualmente la propria posizione espropriativa non è, per ciò solo, controinteressato tecnico nel ricorso promosso da altro proprietario: occorre che gli atti impugnati gli attribuiscano un’utilità diretta, immediata e individualizzata, la cui rimozione conseguirebbe direttamente all’annullamento.
- La produzione tardiva di documenti sopravvenuti è ammissibile quando la tempestiva produzione sia stata impossibile o estremamente difficile e la controparte abbia avuto una possibilità effettiva, non meramente teorica, di conoscerli e discuterli prima della decisione.
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