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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25065/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale rituale reso tra le parti. L’istituto di credito aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello di Milano deducendone la nullità per più profili. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo applicabile la disciplina dell’art. 829, comma 3, c.p.c. come novellato nel 2006 anche a una convenzione arbitrale anteriore, con conseguente preclusione delle censure di merito. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 829, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 27, comma 4, d.lgs. n. 40/2006, sostenendo che, essendo la convenzione di arbitrato anteriore alla riforma, nel silenzio delle parti restava ammissibile l’impugnazione per violazione di regole di diritto sul merito secondo il testo previgente dell’art. 829 c.p.c.; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su due motivi di nullità del lodo relativi a vizi procedimentali e/o motivazionali, che non sarebbero stati comunque assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità delle censure di merito. La ricorrente aveva inoltre riproposto, per l’eventuale giudizio di rinvio o decisione nel merito, i motivi di nullità già prospettati in appello. La controparte ha resistito e ha proposto un ricorso incidentale condizionato, definito dalla stessa come meramente prudenziale, per riproporre argomentazioni già spese a sostegno della conferma del lodo nell’ipotesi di cassazione con decisione nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, per stabilire l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito, rileva la legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale; pertanto, per una convenzione di diritto comune anteriore alla riforma del 2006, nel silenzio delle parti resta applicabile il previgente art. 829 c.p.c., che ammetteva l’impugnazione. Ha accolto anche il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare motivi di nullità del lodo fondati su vizi di motivazione/procedimento, e che la declaratoria di inammissibilità delle censure di merito non poteva assorbire tali questioni, integrandosi al più un’omessa pronuncia. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte vittoriosa su questioni assorbite e quindi ancora deducibili davanti al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che, anche se il motivo era formalmente rubricato sotto il n. 3, la censura prospettava chiaramente un error in procedendo, sicché la diversa qualificazione non ne impediva l’esame.

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    La norma, come riformulata nel 2006, si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella; tuttavia, per verificare l’ammissibilità dell’impugnazione per errores in iudicando, occorre guardare alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale.

  • art. 27, comma 4, d.lgs. n. 40/2006

    La disposizione transitoria non rende automaticamente applicabile la nuova disciplina sostanziale dell’impugnazione del lodo alla convenzione arbitrale anteriore, dovendosi distinguere tra momento di instaurazione del giudizio arbitrale e legge richiamata dalla disciplina dell’art. 829 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omesso esame di motivi di nullità del lodo integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la declaratoria di assorbimento non vale quando non vi sia una vera superfluità della decisione sulle ulteriori censure.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato solo in relazione all’eventuale decisione della causa nel merito e alla riproposizione prudenziale delle difese della parte vittoriosa.

  • art. 829 c.p.c.

    Per le convenzioni arbitrali anteriori alla riforma, nel silenzio delle parti permaneva l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sul merito, salvo diversa volontà negoziale.

Massime di principio

  • In materia di arbitrato, l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sul merito va verificata avendo riguardo alla disciplina vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale, non solo alla data di instaurazione del giudizio arbitrale.
  • Per le convenzioni arbitrali di diritto comune anteriori alla riforma del 2006, il silenzio delle parti deve intendersi, nel regime previgente, come ammissione dell’impugnabilità del lodo per errores in iudicando, salvo espressa deroga convenzionale.
  • L’errore di qualificazione del motivo di ricorso per cassazione non è ostativo all’esame quando dal contenuto della censura risulti chiaramente che si deduce un error in procedendo.
  • L’assorbimento in senso proprio ricorre solo quando la decisione sulla domanda o sul motivo assorbente rende realmente superflua la pronuncia sulle ulteriori questioni; se il giudice omette di decidere su censure autonome non rese inutili dalla statuizione principale, si configura omessa pronuncia.
  • La declaratoria di inammissibilità delle censure di merito non assorbe le doglianze relative a vizi di attività o di motivazione del lodo, che restano autonomamente esaminabili.
  • È inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa per riproporre questioni assorbite, poiché tali questioni restano deducibili davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.
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