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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisdizione in materia tributaria - Elencazione di cui all'art. 19 del D.lgs n. 546/1992 - Tassatività - Avviso di irregolarità - Impugnabilità dell'atto - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’impugnabilità dell’avviso bonario emesso ai sensi dell’art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Sebbene l’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 contenga un’elencazione tassativa degli atti impugnabili, il contribuente sostiene che debba essere impugnabile anche qualsiasi atto con cui l’amministrazione renda concretamente conoscibile una specifica pretesa tributaria, così da consentire una tutela giurisdizionale immediata.

La decisione

La sentenza afferma che l’elencazione degli atti impugnabili prevista dall’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, è impugnabile davanti al giudice tributario anche un atto non formalmente autoritativo, purché porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica e attuale. Ne consegue che l’avviso bonario o avviso di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 è immediatamente impugnabile.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.lgs. n. 546/1992

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce l’impugnazione di atti atipici che rendano conoscibile una pretesa tributaria concreta e attuale.

  • Art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973

    L’avviso bonario o avviso di irregolarità emesso a seguito del controllo formale della dichiarazione è immediatamente impugnabile quando comunica una specifica pretesa tributaria.

  • Principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione

    La tutela giurisdizionale deve essere effettiva e tempestiva; pertanto, il contribuente non deve essere costretto ad attendere un successivo atto formalmente tipico quando la pretesa fiscale è già stata concretamente individuata e comunicata.

Massime di principio

  • Un atto tributario è immediatamente impugnabile non soltanto in base alla sua denominazione o forma, ma anche in base al suo contenuto sostanziale.
  • Anche un atto privo di forma autoritativa può essere impugnato se comunica una pretesa fiscale specifica, attuale e concretamente lesiva.
  • L’elencazione degli atti contenuta nell’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 resta tassativa, ma deve essere interpretata in modo coerente con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
  • In presenza di un avviso bonario che quantifica o individua una pretesa tributaria, il contribuente può contestarlo immediatamente senza dover attendere la successiva cartella di pagamento o un altro atto della riscossione.
  • La mera comunicazione informativa o interlocutoria, priva di una pretesa tributaria concreta e attuale, non è invece necessariamente impugnabile.

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