Sentenza del 26/01/2016 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Termini ordinari - Estremi di reato - Comunicazione Autorità Giudiziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che sono fatti salvi gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore della riforma del 2015, anche quando la notizia di reato sia stata trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario. Per gli accertamenti successivi alla riforma, invece, il raddoppio richiede che la denuncia all'Autorità giudiziaria sia stata effettuata tempestivamente, cioè entro il termine ordinario di accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini ordinari entro i quali l'Agenzia delle entrate può notificare un accertamento, quando emergano estremi di reato tributario e sia stata trasmessa la relativa comunicazione all'Autorità giudiziaria. A seguito della riforma dei reati tributari del 2015, il raddoppio opera soltanto se la denuncia è presentata entro il termine ordinario di accertamento. La disciplina sopravvenuta non si applica retroattivamente agli accertamenti già notificati prima della sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Il termine ordinario entro cui l'Agenzia delle entrate può procedere all'accertamento è raddoppiato qualora emergano estremi di reato per i quali è stata inoltrata la relativa comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Il raddoppio dei termini è collegato alla presenza di estremi di reato tributario e alla trasmissione della relativa denuncia all'Autorità giudiziaria.
Riforma dei reati tributari del 2015
Il raddoppio dei termini dell'accertamento tributario vige a condizione che la denuncia sia effettuata entro il termine ordinario di accertamento.
Per gli accertamenti soggetti alla disciplina riformata, la denuncia deve essere tempestiva; una denuncia presentata dopo la scadenza del termine ordinario non consente di utilizzare il termine raddoppiato.
Principio di irretroattività della norma sopravvenuta
La norma non ha effetto retroattivo.
La nuova condizione di tempestività della denuncia non incide sugli accertamenti già notificati prima dell'entrata in vigore della riforma.
Massime di principio
- Quando un accertamento si fonda sul raddoppio dei termini per ipotesi di reato tributario, occorre verificare sia la sussistenza concreta degli estremi di reato sia la data di trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria.
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina successiva alla riforma del 2015, la denuncia deve essere presentata entro il termine ordinario; una comunicazione tardiva non proroga né raddoppia il termine.
- La data di notifica dell'accertamento è decisiva per individuare la disciplina applicabile: gli atti notificati prima dell'entrata in vigore della riforma restano validi secondo la disciplina precedente, anche se la notizia di reato è successiva alla scadenza del termine ordinario.
- In situazioni analoghe è quindi necessario ricostruire cronologicamente la scadenza del termine ordinario, la data della denuncia e la data di notifica dell'accertamento.
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