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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ - ATTIVITÀ ECONOMICA - SVOLGIMENTO - DIMOSTRAZIONE - SOCIETÀ DI COMODO - SUSSUMIBILITÀ - DINIEGO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il diniego alla disapplicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo di avere svolto un'effettiva attività economica mediante un'operazione di sale and leaseback relativa a immobili acquistati in precedenza. Le perdite fiscali erano state ritenute giustificate dal margine operativo lordo e da circostanze oggettive, mentre i ricavi risultavano determinati da canoni di locazione pattuiti con soggetti terzi e, quindi, non liberamente modificabili. La società sosteneva pertanto di non essere una società meramente interposta o priva di reale operatività.

La decisione

Il diniego dell'Amministrazione finanziaria non è stato ritenuto adeguatamente giustificato. Una società di capitali non può essere qualificata come società di comodo soltanto perché presenta perdite o non produce un vantaggio immediato per i soci, quando dimostri lo svolgimento di un'effettiva attività economica. In presenza di una prova del nesso causale tra l'attività svolta, le perdite e i ricavi oggettivamente determinati, spetta all'Amministrazione motivare in modo preciso, analitico e concreto le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di disapplicazione. L'esito è quindi favorevole alla società ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    La disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica può essere disapplicata quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o dei risultati minimi previsti. La norma non può essere applicata automaticamente in presenza di perdite, se è provata l'effettiva operatività economica della società.

Massime di principio

  • La presenza di perdite fiscali non dimostra di per sé che una società sia una società di comodo: occorre valutare concretamente l'attività economica effettivamente svolta.
  • Il contribuente deve documentare il nesso causale tra le perdite e circostanze oggettive, come contratti vincolanti, canoni di locazione predeterminati, condizioni di mercato o operazioni economicamente effettive.
  • L'assenza di un vantaggio diretto per i soci non esclude l'esistenza di un'attività economica reale, purché la società operi concretamente secondo il proprio oggetto sociale.
  • L'Amministrazione finanziaria, per negare la disapplicazione della disciplina antielusiva, deve fornire una motivazione specifica, analitica e riferita alla situazione concreta della società; non è sufficiente un rigetto generico o fondato soltanto sui risultati economici negativi.
  • In casi analoghi, la documentazione contrattuale, contabile e finanziaria che dimostri l'effettiva operatività e l'impossibilità oggettiva di incrementare i ricavi è determinante per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.

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