Sentenza del 26/01/2016 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ - ATTIVITÀ ECONOMICA - SVOLGIMENTO - DIMOSTRAZIONE - SOCIETÀ DI COMODO - SUSSUMIBILITÀ - DINIEGO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il diniego alla disapplicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo di avere svolto un'effettiva attività economica mediante un'operazione di sale and leaseback relativa a immobili acquistati in precedenza. Le perdite fiscali erano state ritenute giustificate dal margine operativo lordo e da circostanze oggettive, mentre i ricavi risultavano determinati da canoni di locazione pattuiti con soggetti terzi e, quindi, non liberamente modificabili. La società sosteneva pertanto di non essere una società meramente interposta o priva di reale operatività.
La decisione
Il diniego dell'Amministrazione finanziaria non è stato ritenuto adeguatamente giustificato. Una società di capitali non può essere qualificata come società di comodo soltanto perché presenta perdite o non produce un vantaggio immediato per i soci, quando dimostri lo svolgimento di un'effettiva attività economica. In presenza di una prova del nesso causale tra l'attività svolta, le perdite e i ricavi oggettivamente determinati, spetta all'Amministrazione motivare in modo preciso, analitico e concreto le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di disapplicazione. L'esito è quindi favorevole alla società ricorrente.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica può essere disapplicata quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o dei risultati minimi previsti. La norma non può essere applicata automaticamente in presenza di perdite, se è provata l'effettiva operatività economica della società.
Massime di principio
- La presenza di perdite fiscali non dimostra di per sé che una società sia una società di comodo: occorre valutare concretamente l'attività economica effettivamente svolta.
- Il contribuente deve documentare il nesso causale tra le perdite e circostanze oggettive, come contratti vincolanti, canoni di locazione predeterminati, condizioni di mercato o operazioni economicamente effettive.
- L'assenza di un vantaggio diretto per i soci non esclude l'esistenza di un'attività economica reale, purché la società operi concretamente secondo il proprio oggetto sociale.
- L'Amministrazione finanziaria, per negare la disapplicazione della disciplina antielusiva, deve fornire una motivazione specifica, analitica e riferita alla situazione concreta della società; non è sufficiente un rigetto generico o fondato soltanto sui risultati economici negativi.
- In casi analoghi, la documentazione contrattuale, contabile e finanziaria che dimostri l'effettiva operatività e l'impossibilità oggettiva di incrementare i ricavi è determinante per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
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