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Sentenza

Sentenza n. 2570/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Pavia n. 89/2024 pubbl. il 21/02/2024 RG n. 1577/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 89/2024, che aveva riconosciuto somme per retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021 e il Ministero era stato condannato al pagamento di € 2.821,20 lordi, oltre interessi legali. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. In giudizio l'Amministrazione ha sostenuto di avere erogato le somme, producendo una disposizione di pagamento priva di data; la ricorrente ha contestato l'avvenuto pagamento e ha depositato i cedolini paga relativi al periodo ottobre 2025-aprile 2026. La controversia ha quindi riguardato l'effettiva esecuzione del giudicato e l'onere dell'Amministrazione di dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione prodotta dall'Amministrazione non dimostrava l'effettivo pagamento, poiché la disposizione di pagamento era priva di data e dagli atti non risultava quando i versamenti fossero stati eseguiti. Il Ministero è stato ordinato a verificare le somme eventualmente corrisposte medio tempore e a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se dovuto e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l'esecuzione del giudicato, dichiarare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, può essere attivato il giudizio di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato secondo legge, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme, l'Amministrazione deve dimostrare in modo documentato l'effettivo adempimento, inclusa la data dei versamenti; una disposizione di pagamento priva di data non è sufficiente a provare l'estinzione dell'obbligazione.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione in esecuzione di un provvedimento giudiziario, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza, purché il titolo sia passato in giudicato e sia stato ritualmente notificato.
  • Quando l'Amministrazione non dimostra l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento della sola parte eventualmente residua, previa verifica delle somme corrisposte medio tempore, fissando un termine per l'adempimento e nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere nominato contestualmente alla sentenza di ottemperanza e attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; quando l'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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