Cassazione Civile, Ordinanza n. 27490/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il procedimento riguarda un ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo visto prevalere la parte ricorrente nel precedente giudizio di legittimità, aveva omesso nel dispositivo la liquidazione delle spese processuali. La parte interessata ha quindi chiesto che l'ordinanza venisse corretta con l'inserimento della condanna dell'ente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L'INPS non ha svolto difese ed è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione dell'errore materiale, rilevando che nel dispositivo dell'ordinanza precedente era stata omessa la liquidazione delle spese. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 18/2023, inserendo la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi e euro 1000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Il ricorso per correzione dell'errore materiale in cassazione è lo strumento per emendare omissioni o errori del dispositivo, quando il contenuto della decisione non rifletta correttamente quanto dovuto.
La correzione è ammessa per eliminare errori materiali o di calcolo e per integrare il provvedimento nei limiti in cui vi sia una mera svista del dispositivo, senza incidere sul merito della decisione.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di un provvedimento contenga un'omissione meramente materiale, come la mancata liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa, la correzione è ammissibile e deve essere disposta mediante integrazione testuale del provvedimento.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche la statuizione sulle spese di lite, se la condanna è logicamente necessitata dalla soccombenza già definita nella decisione da correggere.
- In sede di correzione, il giudice può inserire nel dispositivo la liquidazione delle spese secondo lo scaglione di valore della controversia, senza riaprire il merito della causa principale.
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