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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37300/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14/01/2025. Dal testo emerge che la contestazione sostanziale riguardava la detenzione di sostanza stupefacente con destinazione illecita; la sentenza impugnata aveva inoltre negato le circostanze attenuanti generiche e confermato la recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità: si trattava di censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale e logico sia sulla destinazione illecita della sostanza detenuta sia sul diniego delle generiche e sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già vagliate e respinte nei gradi di merito con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità, in particolare quanto alla destinazione illecita della sostanza detenuta, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla conferma della recidiva. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce accessorie previste dalla norma, compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale e logicamente coerente.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della ricostruzione fattuale quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazione non manifestamente illogica e adeguata rispetto alle doglianze difensive.
  • La contestazione sulla destinazione illecita di sostanza stupefacente, così come il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva, può essere censurata in cassazione solo nei limiti dei vizi deducibili in sede di legittimità, non mediante una nuova lettura del compendio probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

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