Cassazione Penale, Ordinanza n. 37300/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14/01/2025. Dal testo emerge che la contestazione sostanziale riguardava la detenzione di sostanza stupefacente con destinazione illecita; la sentenza impugnata aveva inoltre negato le circostanze attenuanti generiche e confermato la recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità: si trattava di censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale e logico sia sulla destinazione illecita della sostanza detenuta sia sul diniego delle generiche e sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già vagliate e respinte nei gradi di merito con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità, in particolare quanto alla destinazione illecita della sostanza detenuta, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla conferma della recidiva. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce accessorie previste dalla norma, compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale e logicamente coerente.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della ricostruzione fattuale quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazione non manifestamente illogica e adeguata rispetto alle doglianze difensive.
- La contestazione sulla destinazione illecita di sostanza stupefacente, così come il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva, può essere censurata in cassazione solo nei limiti dei vizi deducibili in sede di legittimità, non mediante una nuova lettura del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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