Sentenza del 04/11/2015 n. 22478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.A. ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, del 22 agosto 2007. Nei primi tre motivi ha denunciato presunti errori di fatto relativi alla valutazione della sentenza d’appello e del secondo motivo del precedente ricorso per cassazione; con il quarto ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e ha prospettato una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 26 giugno 2015 depositata il 4 novembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. I primi tre motivi non denunciavano un errore percettivo, evidente e decisivo su un fatto, ma contestavano valutazioni e interpretazioni compiute dalla Corte: la revocazione non consente di rimettere in discussione il giudizio né le tesi difensive. Anche il quarto motivo è inammissibile perché la censura di motivazione inesistente o apparente è estranea a questo rimedio; la relativa questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, anche in considerazione della tutela costituzionale della certezza e stabilità dei rapporti giuridici e della ragionevole conclusione dei processi. La Corte ha rilevato che il ricorso riproponeva in parte quello per cassazione attraverso un uso distorto della revocazione. S.A. è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
il ricorso è palesemente inammissibile
La disposizione consente di chiedere la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti previsti per questo rimedio; non permette di riproporre censure che contestano il giudizio svolto nella decisione.
Art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato
L’errore revocatorio deve essere un errore percettivo su un fatto risultante dagli atti, non controverso e non oggetto di pronuncia; deve essere evidente e decisivo e rilevabile dal confronto diretto tra sentenza e atti, senza valutazioni o interpretazioni. Non comprende errori di giudizio né contestazioni del contenuto concettuale delle difese.
Art. 111 Cost.
anche la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici e l'esigenza quindi che i giudizi non si protraggano all'infinito costituiscono valori costituzionali tutelati dall'art. 111 Cost.
La certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, insieme all’esigenza che i processi non si protraggano indefinitamente, sono valori costituzionali che giustificano limiti rigorosi ai rimedi impugnatori straordinari.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato un fatto risultante dagli atti: l’errore deve essere immediatamente verificabile, non controverso, decisivo e non frutto di una valutazione.
- Non è possibile usare la revocazione per contestare l’interpretazione delle norme, la valutazione degli atti, la risposta data ai motivi di ricorso o il contenuto delle argomentazioni difensive: queste sono, se del caso, questioni di giudizio e non errori percettivi.
- La doglianza secondo cui una sentenza sarebbe priva di motivazione o avrebbe una motivazione apparente non rientra, di per sé, nel rimedio della revocazione per errore di fatto.
- La revocazione non può diventare una nuova occasione per riproporre, anche solo in parte, il ricorso originario; occorre individuare e dimostrare puntualmente lo specifico errore percettivo previsto dalla legge.
- La prolissità del ricorso, da sola, non determina l’inammissibilità secondo questa decisione, ma contrasta con le esigenze di chiarezza, sinteticità e celerità processuale.
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