Sentenza del 08/03/2017 n. 5994 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’IVA e all’IRPEG per il 2003. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello della società, aveva riformato la decisione di primo grado e annullato la pretesa di tassazione del reddito minimo ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, ritenendo la società non operativa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, tutti concernenti la ripresa degli interessi passivi: omessa pronuncia sulla relativa contestazione, omessa motivazione sulla deducibilità e motivazione insufficiente o illogica per aver ritenuto assorbita la questione dopo l’annullamento della determinazione forfettaria del reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente. La società vittoriosa in primo grado non doveva proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma aveva l’onere di riproporle in appello; la mancata riproposizione impedisce di lamentarne in cassazione l’omesso esame. Inoltre, l’Agenzia non ha trascritto nel ricorso i passaggi delle controdeduzioni d’appello che avrebbero dimostrato la riproposizione della questione, né quelli dell’avviso di accertamento relativi alla deduzione degli interessi, violando il principio di autosufficienza. La Corte ha anche rilevato che il controricorso della società era tardivo e ha limitato la liquidazione dei compensi all’attività di discussione in pubblica udienza. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La decisione impugnata della Commissione Tributaria Regionale, favorevole alla società, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 346 c.p.c. e art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale sulle questioni ed eccezioni assorbite - essendo, sul punto, carente di interesse -, ma ha l'onere di riproporle ai sensi dell'art. 346 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, sicchè l'omessa riproposizione di tali questioni ed eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che non le abbia prese in esame.
Le questioni assorbite sulle quali la parte ha ottenuto una decisione favorevole in primo grado non richiedono appello incidentale, ma devono essere espressamente riproposte nel giudizio d’appello. Se non lo sono, la parte non può poi contestare in cassazione che la sentenza d’appello non le abbia esaminate.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Nella specie, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorso non trascrive i passi dell'atto controdeduttivo in appello nei quali l'ufficio appellato avrebbe riproposto la questione dell'indebita deduzione degli interessi passivi; anzi, il ricorso neppure trascrive i passi dell'avviso di accertamento nei quali l'indebita deduzione sarebbe stata rilevata, ciò che integra un'ancor più radicale violazione del principio di autosufficienza.
Chi ricorre in cassazione deve riportare nel ricorso i contenuti degli atti processuali e amministrativi necessari a dimostrare la fondatezza delle censure. In mancanza, come nel caso della presunta riproposizione della questione sugli interessi passivi e del contenuto dell’avviso di accertamento, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La parte vittoriosa in primo grado che abbia ottenuto l’assorbimento di una questione deve riproporla nel giudizio d’appello per conservarne l’esame; non è necessario un appello incidentale, ma il silenzio in appello preclude di censurare poi in cassazione l’omessa pronuncia.
- Nel ricorso per cassazione occorre riportare i passaggi degli atti su cui si fonda la censura, in modo da consentire alla Corte di verificarla senza ricercare autonomamente il contenuto dei documenti nel fascicolo.
- Una censura di omessa pronuncia o motivazione non può superare l’inammissibilità se manca la dimostrazione documentale che la questione fosse stata ritualmente riproposta nel grado precedente.
- La tardività del controricorso può incidere sulla liquidazione delle spese, limitando il riconoscimento dei compensi all’attività processuale effettivamente ammessa o svolta.
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