Cassazione Penale, Ordinanza n. 35093/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari dell’8 maggio 2025, deducendo genericamente un difetto di motivazione. Il testo non specifica il reato contestato, i fatti oggetto del giudizio, né il contenuto delle censure formulate nei precedenti gradi; la Corte rileva che il ricorso non indica quali ragioni del gravame di merito sarebbero state pretermesse né quali temi di giudizio sarebbero rimasti estranei alla motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generica la censura di difetto di motivazione: non erano specificate le ragioni d’appello asseritamente omesse né i temi di giudizio che la decisione avrebbe trascurato. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata espone una motivazione puntuale, logicamente lineare e coerente, con esauriente disamina dei dati processuali. Ha disposto le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non consente di determinare ulteriori statuizioni, compresa l’eventuale condanna alle spese o al pagamento di una somma.
Norme richiamate
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che denunci un difetto di motivazione senza indicare quali specifiche ragioni del gravame di merito siano state omesse né quali temi di giudizio siano rimasti estranei alla motivazione impugnata.
- La censura di difetto di motivazione non è fondata quando la decisione impugnata presenta un’esposizione puntuale, logicamente lineare e coerente e dà conto in modo esauriente dei dati processuali.
Come è indicizzato
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