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Sentenza

Sentenza n. 12215/2026 - Roma, Sezione 3T

RICORSO PER OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA n. 1839/2024 DEL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO

Giustizia amministrativa202510946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 1839/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1839/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 dicembre 2024. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il TAR ha richiamato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo dimostrato l'inadempimento dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che dalla sentenza del Tribunale di Velletri derivasse il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta nel titolo giudiziale e che i relativi presupposti non fossero sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inosservanza, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La norma non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato come ricorso per ottemperanza del giudicato e si conclude con l'ordine di esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma non è espressamente citata nel testo, ma il TAR esercita i poteri tipici del giudizio di ottemperanza, ordinando l'esecuzione del giudicato e nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla sua esecuzione, la domanda può essere accolta sulla base dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve assicurare l'attuazione del contenuto del titolo giudiziale.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito all'amministrazione entro il termine stabilito, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche nella sentenza, conferendogli il compito di provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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