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Sentenza

Sentenza del 26/06/2020 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Riscossione e misure cautelari - cartella non impugnata - credito per sanzioni IRPEF - prescrizione quinquennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente ai crediti per sanzioni. Ha sostenuto che le sanzioni seguono i crediti iscritti a ruolo e che il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione. Il contribuente aveva contestato l’intimazione di pagamento n. 04820189002883920/000, riferita a cartelle per IRPEF, addizionali e sanzioni relative agli anni 2002, 2006 e 2008, deducendo difetto di motivazione, estinzione dei crediti, mancata prova della notifica delle cartelle e prescrizione quinquennale delle sanzioni.

La decisione

Il giudice d’appello ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto che anche i crediti per sanzioni tributarie siano soggetti alla prescrizione quinquennale e che la mancata impugnazione della cartella non trasformi tale termine in quello ordinario decennale: la cartella è un atto amministrativo, non un titolo giudiziale definitivo, e non determina l’applicazione dell’art. 2953 c.c. L’appellante è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre oneri accessori. Gli altri motivi originari del contribuente non risultano oggetto di una distinta decisione in appello.

Norme richiamate

  • Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Anche la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali non trasforma le prescrizioni brevi (5 anni) in prescrizione ordinaria decennale.

    Per le sanzioni tributarie il termine di prescrizione resta quinquennale anche quando la cartella non sia stata impugnata.

  • Art. 2953 c.c.

    La sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c. tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

    La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale presuppone un titolo giudiziale definitivo; la cartella amministrativa non è sufficiente.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella consolida gli effetti dell’atto sul piano della riscossione, ma non trasforma di per sé la prescrizione breve del credito in prescrizione decennale.
  • Per i crediti da sanzioni tributarie il termine resta quinquennale quando la riscossione si fonda su una cartella o su un ruolo e non su un titolo giudiziale definitivo.
  • La conversione della prescrizione in quella decennale richiede un titolo giudiziale definitivo; un atto amministrativo di riscossione, anche non contestato, non equivale a una sentenza passata in giudicato.

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