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Sentenza

Sentenza del 24/05/2023 n. 7217 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016 per presunta omissione di parte dei corrispettivi da locazione: l'Ufficio aveva imputato alla ricorrente l'intero canone derivante da tre immobili affittati, ritenendo che la dichiarazione riportasse una quota inferiore e rilevando che il contratto di locazione era intestato solo alla ricorrente. La contribuente contestava l'addebito sostenendo di avere dichiarato correttamente solo la quota di sua spettanza (2/3), avendo documentato l'avvenuta successione e la composizione della comproprietà, e che gli altri comproprietari avevano versato e dichiarato le rispettive quote.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la semplice intestazione del contratto di locazione non sia sufficiente a imporre l'imputazione dell'intero reddito alla sola stipulante, atteso che l'art. 26 DPR 917/1986 riguarda i redditi fondiari e non può essere utilizzato per individuare i soggetti cui imputare i redditi da contratto di locazione. La ricorrente ha provato la quota di proprietà derivante dalla successione e che gli altri comproprietari hanno dichiarato e versato le proprie quote; quindi l'accertamento era eccessivo. La Corte ha altresì rilevato che gravare la ricorrente dell'intero tributo avrebbe comportato un indebito arricchimento dell'erario. È stata disposta la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 DPR 917/1986 (TUIR)

    L'Amministrazione aveva invocato questa norma per imputare il reddito alla ricorrente sulla base del principio che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla percezione. La Corte ha precisato che l'art. 26 si applica ai redditi fondiari e non identifica i soggetti cui imputare i redditi derivanti da contratto di locazione.

  • art. 25 DPR 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per spiegare che l'art. 26 va letto in correlazione con la definizione di redditi fondiari prevista dall'art. 25; i redditi fondiari si quantificano sulle risultanze catastali e sono diversi per natura dai redditi di locazione.

  • art. 1 TUIR

    Ribadito il principio generale secondo cui il presupposto d'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura; per i redditi da locazione rileva la concreta percezione/possesso del reddito ai fini della loro imputazione.

  • art. 6 TUIR

    Richiamato come norma che individua le categorie di reddito cui fare riferimento per l'imposizione; la Corte si riferisce al quadro generale per l'imputazione dei redditi.

  • Cass. 17 febbraio 2016, n. 3085

    Interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui l'art. 26 non deve essere usato per identificare i soggetti cui imputare i redditi da locazione; distingue la natura dei redditi fondiari da quelli da contratto di locazione.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 19166 del 15/12/2003

    Affermata la possibilità di imputare il reddito da locazione a soggetti diversi dal proprietario purché risulti che essi siano gli effettivi percettori del canone.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 15171 del 26/06/2009

    Conferma della distinzione tra redditi fondiari e redditi da locazione e della non piena applicabilità della regola 'indipendentemente dalla percezione' ai canoni di locazione.

  • CTR Lazio, sent. 1733/2022

    Decisione che valorizza il comportamento attivo del comproprietario (es. stipula del contratto senza coinvolgere gli altri) quale elemento per attribuire il reddito al soggetto che si qualifica come unico possessore e percettore; la Corte del presente giudizio commenta tale orientamento e ne valuta la portata rispetto al caso concreto.

Massime di principio

  • La sola intestazione del contratto di locazione a nome di un unico comproprietario non è sufficiente, di per sé, ad attribuirgli l'intero reddito da locazione: va verificata la titolarità effettiva della quota di proprietà e la concreta percezione del canone.
  • L'art. 26 TUIR, che disciplina i redditi fondiari, non può essere esteso per individuare i soggetti impositivi dei redditi derivanti da contratto di locazione; per questi ultimi rileva principalmente chi effettivamente percepisce il reddito.
  • Se i comproprietari provano documentalmente le rispettive quote di proprietà e che ciascuno ha dichiarato e/o versato la propria parte di imposta, l'Amministrazione non può validamente accertare l'intero reddito nei confronti di uno soltanto senza fornire elementi che dimostrino la percezione esclusiva del canone.
  • Per evitare controversie, è consigliabile documentare e conservare: atti di successione o titoli di proprietà aggiornati, frazionamento catastale, dichiarazioni fiscali di tutti i comproprietari e le prove dei versamenti effettuati pro quota; in caso di contratto stipulato da un solo comproprietario, allegare eventuali accordi o deleghe che dimostrino la ripartizione dei proventi.
  • In presenza di riscossione pro quota da parte di altri comproprietari, pretendere il pagamento totale dal solo intestatario del contratto può configurare un indebito arricchimento dell'erario e giustifica l'accoglimento del ricorso se provato il versamento delle quote spettanti.

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