Sentenza del 24/05/2023 n. 3113 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Obiettive condizioni di incertezza - Sussistono ove siano stati espressi contrastanti indirizzi giurisprudenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento TASI (periodo d'imposta 2015) lamentando l'assenza della comunicazione della nuova rendita catastale e chiedendo l'annullamento degli atti; in primo grado era stata annullata solo la parte sanzionatoria ritenendo mancata comunicazione della rendita. Il Comune ha appellato sostenendo che non sussistono condizioni di obiettiva incertezza normativa che giustifichino la disapplicazione delle sanzioni e che, comunque, il contribuente non aveva dedotto in primo grado gli elementi di incertezza necessari per ottenere la non applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello del Comune e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità anche delle sanzioni applicate con l'avviso di accertamento. I giudici hanno ritenuto che la disapplicazione delle sanzioni richiede la deduzione, in primo grado, di fattispecie di oggettiva incertezza normativa (esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali o ambiguità intrinseca della norma); non essendo ciò stato fatto dal contribuente, il giudice non poteva pronunciarsi d'ufficio a favore della disapplicazione. Le spese di giudizio sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni dovute alla controvertibilità delle questioni.
Norme richiamate
d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Richiamata in relazione alle regole processuali e ai limiti della decisione del giudice rispetto alla domanda proposta; la Corte ha sottolineato la preclusione delle domande non formulate in primo grado.
art. 74 L. 342/2000
Riferita all'obbligo di comunicazione della nuova rendita catastale; il contribuente aveva invocato la mancata comunicazione come vizio dell'atto impositivo, condizione che incide sulla legittimità dell'accertamento tributario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (nn. 22890/2006, 25676/2008, 7502/2009, 8823/2012, 4031/2012, 24060/2014, 440/2015, 9335/2015, 14402/2016, ord. 18388/2019)
Costituisce il fondamento del principio secondo cui la disapplicazione delle sanzioni per 'oggettive condizioni di incertezza' richiede che il contribuente abbia espressamente dedotto tale circostanza in primo grado; inoltre la giurisprudenza individua i criteri dell'oggettiva incertezza (contrasti interpretativi consolidati o ambiguità intrinseche alla norma) e vieta al giudice di accogliere d'ufficio la domanda non proposta.
Massime di principio
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per 'oggettive condizioni di incertezza' è ammessa solo se l'incertezza ha carattere intrinseco e oggettivo (es. contrasto giurisprudenziale o ambiguità normativa), non quando si tratti di difficoltà soggettive o temporanee facilmente superabili.
- Spetta al contribuente l'onere processuale di allegare e provare, già nel ricorso introduttivo di primo grado, l'esistenza di elementi di obiettiva incertezza: la domanda di disapplicazione delle sanzioni è preclusa se proposta per la prima volta in appello.
- Il giudice tributario non può pronunciarsi d'ufficio a favore della disapplicazione delle sanzioni se il contribuente non ha formulato la relativa domanda nei modi e nei termini processuali appropriati.
- La mancata comunicazione della nuova rendita catastale può incidere sulla legittimità dell'accertamento (problema relativo all'imposta), ma la rilevanza ai fini della non applicazione delle sanzioni richiede l'espressa deduzione dell'obiettiva incertezza normativa in giudizio.
- In presenza di questioni giuridiche controverse e argomentazioni controbilanciate, il giudice d'appello può compensare le spese di giudizio anche ove una parte prevalga, quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni legate alla controvertibilità della questione.
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