Cassazione Penale, Ordinanza n. 34117/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse una censura di merito sulla valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 24 febbraio 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso censurava, in modo ritenuto generico e inammissibile, la valutazione probatoria con cui i giudici di merito avevano ricondotto a lui un telefono cellulare, quando egli era detenuto. La Corte ha rilevato che la decisione di merito non presentava vizi logici o giuridici, essendo fondata non solo sull'identificazione dell'imputato nella fotografia rinvenuta nel cellulare, ma anche sulle modalità di detenzione del telefono e sul relativo contesto. Non sono indicati nel testo i capi di imputazione specifici oltre al tema probatorio relativo al possesso del cellulare.
Norme richiamate
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- La censura è inammissibile se si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze di fatto senza individuare specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- La ricostruzione del possesso o della riferibilità di un oggetto all'imputato può essere sorretta da un complesso di elementi convergenti, e non da un solo dato isolato, senza che ciò comporti di per sé vizio di motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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