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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47137/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trovato è stato ritenuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per avere, quale titolare della ditta individuale "Europol" dichiarata fallita, omesso di tenere regolarmente libri e scritture contabili, sottratto il libro degli inventari e alcuni registri IVA, e trasferito beni alla nuova società omonima continuando però l'attività senza i relativi beni. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) nullità per omessa acquisizione di prova decisiva (contratto di affitto e verbali), già presenti negli atti; (2) vizi di motivazione e carenza della prova dell'elemento materiale e soggettivo, invocando la riqualificazione in bancarotta semplice. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi infondati o tentativi di rivalutazione del merito, evidenziando che i giudici di merito hanno findatamente riscontrato omissioni massicce, occultamento e incongruenze nelle scritture tali da dimostrare la volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio e la possibile distrazione di somme.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la rilevanza e la deliberatezza delle omissioni contabili; ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice ritenendo la condotta cosciente e funzionale a nascondere la situazione patrimoniale; ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità derivata da profili di colpa nel ricorso, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216 (bancarotta fraudolenta documentale)

    la formula legislativa "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"

    La Corte distingue tra le fattispecie "specifica" (che richiede dolo specifico di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la fattispecie "generale" (che richiede dolo generico consistente nella volontà di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione). Per alcuni comportamenti di sottrazione/falsificazione (art. 216, primo comma) è necessario il dolo specifico; per la mancata tenuta o occultamento massiccio delle scritture, il dolo generico può essere desunto con inferenze logiche dalle circostanze.

  • legge fallimentare, art. 217 (bancarotta semplice)

    La bancarotta semplice può derivare da dolo o colpa; quando la condotta è mera negligenza o disordine contabile senza volontà di impedire la ricostruzione, la fattispecie più grave non è configurabile. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sussisteva mero disordine ma condotta volontaria.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Citato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la doglianza in realtà mirava a una rivalutazione del merito e che la motivazione della Corte territoriale era sufficientemente argomentata sull'elemento soggettivo.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il pagamento alla cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La bancarotta documentale può assumere profili diversi: per alcune condotte è richiesto dolo specifico (scopo di lucro o di nuocere i creditori), per altre il dolo generico può essere ricavato con inferenze logico-interpretative dalle omissioni contabili rilevanti.
  • La semplice carenza o trascuratezza nella tenuta dei libri può integrare la bancarotta semplice; la prova di un intento fraudolento richiede elementi concreti (occultamento, sottrazione di scritture, incongruenze sistematiche, trasferimenti di beni) che dimostrino la volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio.
  • In sede di ricorso per cassazione la Corte non procede a nuova valutazione del merito: sono inammissibili i motivi che si limitano a chiedere la rivalutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito, salvo questioni di diritto o carenze argomentative gravi.
  • Quando la difesa invoca l'acquisizione di documenti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari (e, nel rito abbreviato, riconosce la loro disponibilità), la mancata acquisizione successive difficilmente costituisce causa di nullità decisiva se non si dimostra la decisività concreta dei documenti rispetto alle contestazioni.
  • Il ricorso infondato o volto a rinnovare la valutazione probatoria può esporre il ricorrente a sanzioni ex art. 616 c.p.p. (spese e somme alla cassa delle ammende) se l'inammissibilità è determinata da profili di colpa.

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