Cassazione Penale, Sentenza n. 15694/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione lamentante carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in ordine alla responsabilità per il reato di ricettazione: la sentenza impugnata aveva fondato la condanna principalmente sulle dichiarazioni di Valentina Accetta secondo cui l'autovettura usata per recarsi in ricevitoria era di proprietà e condotta dall'Avengna e sul fatto che l'Avengna avrebbe accompagnato la Accetta e la Pricop. La ricorrente contestava che dalle risultanze probatorie non emergesse prova certa né che l'auto fosse stata effettivamente utilizzata né che fosse stata guidata da lei, e che la stessa Accetta aveva affermato che l'Avengna non era a conoscenza della provenienza delittuosa dei biglietti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha escluso che il mero accompagnamento, o il fatto di essere proprietaria/conduttrice dell'autovettura, possa costituire prova del possesso materiale dei biglietti rubati o della partecipazione alla ricettazione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la ricettazione è reato istantaneo e non ammette una compartecipazione morale per adesione successiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perche' l'imputata non ha commesso il fatto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura invocata era fondata su carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non abbia adeguatamente provato gli elementi costitutivi della ricettazione in capo all'imputata, giustificando l'annullamento
principio giurisprudenziale sulla natura istantanea della ricettazione
Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011
La ricettazione è reato istantaneo: non è possibile imputare a qualcuno una compartecipazione morale successiva a una ricettazione già consumata da altri; pertanto non si può fondare la responsabilità di un terzo sul 'contributo morale' posteriore senza prova del suo intervento contestuale o del possesso
Massime di principio
- Per configurare la ricettazione in capo a un soggetto occorre dimostrare che questi abbia conseguito il possesso, anche mediato, della cosa proveniente da reato; il mero accompagnamento o la proprietà/guida di un veicolo non sono di per sé sufficienti a provare il possesso
- La ricettazione è un reato istantaneo: non è ammissibile fondare la responsabilità su una adesione psicologica successiva a una ricettazione già consumata da altri
- Per affermare il dolo nella ricettazione (conoscenza della provenienza illecita e fine di trarne profitto) servono elementi di fatto specifici e non deduzioni generiche o presumibili congetture
- La motivazione giudiziaria deve collegare in modo logico e probatorio gli elementi materiali e psicologici del reato all'operato dell'imputato; in mancanza, la sentenza è viziata e può essere annullata
- Testimonianze che attribuiscono fatti neutri (es. accompagnamento) vanno integrate da riscontri oggettivi prima di fondare una condanna per ricettazione
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