Sentenza del 06/03/2015 n. 240 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Procedimento tributario - Appello - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità, nel giudizio tributario d'appello, di documenti prodotti per la prima volta in secondo grado e il rispetto del termine per il loro deposito. In particolare, si discute se il giudice d'appello possa utilizzare documenti depositati entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.
La decisione
Il principio affermato è che il giudice d'appello può fondare la decisione su documenti ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, ossia venti giorni liberi prima dell'udienza. Tale disciplina si applica anche al secondo grado in virtù del rinvio contenuto nell'art. 61 del medesimo decreto alle norme sul giudizio di primo grado. I documenti depositati tempestivamente sono quindi utilizzabili; quelli depositati oltre il termine sono soggetti a inammissibilità.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
venti giorni liberi prima dell'udienza
Prevede il termine perentorio entro il quale devono essere prodotti i documenti nel processo tributario, termine applicabile anche ai documenti depositati in appello.
Art. 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamando le norme relative al giudizio di primo grado, rende applicabile anche al giudizio d'appello il termine previsto dall'art. 32, comma 1, per la produzione documentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, la produzione di nuovi documenti è utilizzabile se effettuata nel rispetto del termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.
- Il termine previsto per il primo grado si applica anche al secondo grado quando la normativa processuale d'appello richiama le regole del giudizio di primo grado.
- Il calcolo deve considerare venti giorni interi e liberi prima dell'udienza, escludendo il giorno dell'udienza e quello del deposito.
- La tempestività della produzione documentale è essenziale: il deposito oltre il termine può comportare l'inammissibilità e l'impossibilità per il giudice di fondare la decisione su quei documenti.
- In una situazione analoga, occorre verificare la data dell'udienza, calcolare correttamente i venti giorni liberi e documentare l'avvenuto deposito entro il termine.
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