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Ordinanza

Ordinanza n. 1581/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Lombardia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Lombardia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “Quattro posti non vengono assegnati in attesa dell'esito della prova asincrona prevista nei casi di cui al punto 5.6 del bando”; - dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Lombardia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 21,2 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 41 e 44, del correttore e del foglio risposte; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 41 e 44 del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202601955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti relativi alla prova scritta della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte riguardante la Direzione Regionale Lombardia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, nella quale non è stata inclusa, nonché gli atti presupposti e connessi relativi alla prova scritta. In particolare, ha dedotto che il punteggio conseguito, pari a 21,2 punti, fosse inferiore a quello legittimamente spettante a causa della presenza di quesiti errati nel questionario, con specifico riferimento ai quesiti nn. 41 e 44, al correttore e al foglio delle risposte. Sono stati inoltre impugnati l'avviso di pubblicazione della graduatoria, il verbale di approvazione della graduatoria, gli elenchi dei vincitori e degli idonei, nella parte in cui non indicavano le quote di riserva e gli idonei e prevedevano il mancato assegnamento di quattro posti in attesa dell'esito della prova asincrona, nonché, ove lesivo, il bando di concorso e ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale. In sede cautelare il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse dell'amministrazione al mantenimento degli effetti della graduatoria; inoltre, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse della ricorrente, escludendo l'urgenza di una tutela cautelare immediata. Il Collegio ha espressamente riservato ogni valutazione sui profili di rito e sulle doglianze di merito alla fase definitiva. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi. La notificazione deve essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con le indicazioni e gli atti specificati nell'ordinanza, entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento; la prova deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a un'apposita istanza della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per la tutela interinale.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, quali controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato rispetto dei termini per la notificazione per pubblici proclami o per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando non risulti un pregiudizio grave e irreparabile, anche se il ricorso presenta questioni di merito ancora da esaminare, qualora l'eventuale accoglimento della domanda principale sia idoneo a soddisfare successivamente l'interesse del ricorrente.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti di una graduatoria concorsuale può prevalere sull'interesse individuale del candidato non utilmente collocato, in assenza di una dimostrata urgenza irreparabile.
  • Quando l'accoglimento del ricorso può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali vincitori e/o idonei.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo modalità e termini specifici per la pubblicazione e per il deposito della prova.
  • L'inosservanza del termine perentorio stabilito per la notificazione per pubblici proclami o del successivo termine per il deposito della prova dell'adempimento determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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