Cassazione Penale, Ordinanza n. 04131/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva negato la possibilità di unificare, ai fini esecutivi, i reati già definiti con tre diverse sentenze. Dalla motivazione emerge che l'istanza riguardava la pretesa esistenza di un medesimo disegno criminoso tra tre gruppi di fatti-reato: il primo inserito in un'associazione finalizzata al narcotraffico operante tra aprile 2012 e l'inizio del 2013 in Marcianise, Parco Primavera, facente capo a un determinato sodalizio; il secondo relativo a fatti successivi, sempre in Marcianise, ma riferiti a un diverso clan; il terzo concernente una distinta associazione composta da detenuti del reparto alta sicurezza del carcere di Secondigliano, interessata all'introduzione di droga in istituto con il concorso di alcuni agenti penitenziari. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che tali fatti dovessero essere ricondotti a una volizione unitaria e censurava la motivazione del provvedimento impugnato, prospettando un difetto, una contraddittorietà o una manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate perché sollecitavano una rivalutazione del merito probatorio e si ponevano in contrasto con i criteri consolidati per desumere l'esistenza di un disegno unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano manifestamente infondate e, soprattutto, miravano a ottenere una diversa valutazione delle fonti probatorie, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non era possibile unificare i reati oggetto delle tre sentenze, perché riferiti a tre associazioni diverse per struttura, organigramma, finalità e collocazione temporale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di rilettura alternativa dei fatti, salvo che emergano specifici vizi di legittimità dal testo del provvedimento impugnato.
- La nozione di volizione unitaria o medesimo disegno criminoso non può essere desunta in modo automatico: occorre verificare, in concreto, l'omogeneità dei fatti, la loro contiguità temporale, l'identità o comunanza dell'organigramma criminoso e la riconducibilità a un unico sodalizio.
- Quando i reati risultano ascrivibili a organizzazioni criminali diverse, con struttura e finalità differenti e operanti in epoche distinte, è legittimo escludere l'unificazione ai fini richiesti dall'istante.
- Le censure che denunciano difetti motivazionali sono inammissibili se non individuano reali aporie logiche del provvedimento, ma si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto.
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