Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36738/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il solo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse essere calcolato in anni sette mesi sei sulla base della ritenuta subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche, e quindi senza considerare la recidiva ai fini dell'aumento del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, ai fini del computo del termine prescrizionale deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale quando essa sia stata riconosciuta, anche se nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. sia stata dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche. La Corte ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 3, c.p.

    Ai fini della prescrizione si guarda alla pena massima del reato e il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide su tale determinazione; la recidiva riconosciuta rileva nel computo del termine prescrizionale anche se subvalente.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze non influisce sulla pena massima rilevante per la prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Nel coordinamento con l'art. 157 c.p. conferma che la recidiva rileva ai fini del tempo necessario a prescrivere solo se riconosciuta.

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva ad effetto speciale incide sul termine anche quando, nel giudizio di bilanciamento, sia stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti.
  • Il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. non può essere utilizzato per ridurre la pena massima di riferimento ai fini prescrizionali, poiché l'art. 157 c.p. ne esclude espressamente l'incidenza.
  • Quando il motivo di ricorso sulla prescrizione presuppone l'esclusione della recidiva dal computo del termine in presenza di un suo riconoscimento, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.