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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08078/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p. in un procedimento per evasione, deducendo in modo generico l'omessa motivazione sulla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione giuridica del fatto e sull'adeguatezza della pena. Dal testo emerge che il ricorso non censurava profili attinenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme rispetto alla pronuncia richiesta o all'applicazione di una pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nelle impugnazioni avverso sentenza di concordato in appello, sono deducibili soltanto vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra quanto concordato e quanto pronunciato dal giudice, oppure all'eventuale pena illegale. Le doglianze sollevate, invece, erano generiche e comunque infondate perché la sentenza impugnata aveva espressamente motivato sui punti richiamati, dando anche atto che l'appellante non aveva contestato la sussistenza del fatto. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel giudizio di appello definito con concordato, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi limitati: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto al concordato o pena illegale.

  • cod. proc. pen.

    La sentenza richiama il quadro del ricorso per cassazione avverso decisione resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può investire liberamente il merito, ma è circoscritto a specifici vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra concordato e decisione o alla legalità della pena.
  • Doglianze generiche sull'omessa motivazione in ordine a cause di non punibilità, qualificazione giuridica del fatto o trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non rientrano nei limiti di impugnabilità propri della sentenza di concordato e se la decisione impugnata risulta comunque motivata sui punti censurati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza impugnata dà espressamente atto che l'appellante non ha contestato la sussistenza del fatto, non è consentito in cassazione introdurre contestazioni meramente assertive e prive di specifico aggancio ai vizi deducibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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