Cassazione Civile, Ordinanza n. 24384/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite in conformità alla richiesta congiunta. Ha inoltre osservato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2007 emesso nei confronti di una società che deteneva, in locazione da Rete Ferroviaria Italiana, un'area adibita alla movimentazione, manutenzione e riparazione di containers, in parte ubicata nel Comune di Segrate e in minima parte nel Comune di Pioltello. In primo grado era stata accolta solo parzialmente l'impugnazione della contribuente, escludendo dalla tassazione un'area scoperta di mq 30.304, qualificata come raccordo ferroviario, e la porzione insistente sul Comune di Pioltello. La CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello principale per difetto di specificità e ritenuto infondati sia l'appello principale sia quello incidentale. In Cassazione la contribuente propose quattro motivi e la società resistente due motivi incidentali; tuttavia, prima della decisione, i difensori depositarono memoria congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per cessazione della materia del contendere, perché la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando le parti depositano un accordo con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese secondo l'intesa intervenuta.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera nei casi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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