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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sezione autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale dell'esame di Stato 2025/2026, conseguente all'annullamento della terza prova scritta per detenzione di un secondo dispositivo cellulare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione d'esame che aveva annullato la terza prova scritta ed escluso il candidato dalla successiva prova orale, chiedendone la sospensione cautelare. Ha sostenuto di non essere stato posto nelle condizioni di depositare formalmente il proprio dispositivo cellulare prima della prova. Ha inoltre contestato la rilevanza della mera detenzione del telefono, distinta dal suo effettivo utilizzo, e dedotto la manifesta sproporzione della misura espulsiva. Nel ricorso erano indicati anche alcune circolari ministeriali e un regolamento scolastico sull'uso dei cellulari, ma il Tribunale ha ritenuto tale inserimento un mero refuso, rilevando che le censure erano rivolte esclusivamente contro il provvedimento della Commissione d'esame. La Commissione e la Provincia autonoma di Bolzano non si sono costituite; il Tribunale ha riservato ogni decisione sulle eccezioni relative alla legittimazione passiva del Ministero e dell'istituto scolastico.

La decisione

In sede cautelare il Tribunale ha ritenuto, a un primo sommario esame, non attendibile la ricostruzione fattuale del ricorrente, poiché il verbale della Commissione d'esame attestava in modo inequivocabile che il candidato era stato trovato in possesso di un secondo dispositivo cellulare, dopo averne consegnato uno soltanto. Ha escluso che fosse persuasiva la distinzione tra utilizzo e mera detenzione del dispositivo durante la prova. Quanto alla proporzionalità, ha rilevato che la condotta evidenziava un evidente animus decipiendi e che l'esclusione dall'esame appariva l'unica conseguenza sanzionatoria effettivamente dissuasiva e rieducativa per una violazione commessa il giorno dell'esame. Per tali ragioni ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris; di conseguenza, il periculum in mora non è stato ritenuto rilevante. L'istanza cautelare è stata respinta e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la ricostruzione dei fatti risultante dal verbale della Commissione d'esame può prevalere sulla diversa versione del candidato quando il verbale attesti in modo univoco la condotta contestata.
  • Nelle prove d'esame, la detenzione non autorizzata di un dispositivo cellulare occultato alla Commissione può essere valutata autonomamente come violazione rilevante, senza necessità di dimostrare l'effettivo utilizzo del dispositivo durante la prova.
  • La consegna di un primo dispositivo cellulare e la contestuale occultazione di un secondo dispositivo possono evidenziare un intento fraudolento incompatibile con la prosecuzione dell'esame.
  • Quando la condotta illecita è commessa durante lo svolgimento dell'esame e incide sull'affidabilità e sulla regolarità della prova, l'esclusione può essere ritenuta misura proporzionata e idonea a garantire una funzione dissuasiva e rieducativa.
  • In assenza di fumus boni iuris, la domanda cautelare deve essere respinta e l'accertamento del periculum in mora non assume rilievo decisivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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