Cassazione Penale, Sentenza n. 458/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il ricorrente cessato di espiare la pena in data 12/08/2023 (certificazione D.A.P.). Per la giurisprudenza richiamata, l'eliminazione del provvedimento impugnato non avrebbe dato al ricorrente un vantaggio pratico. Non è stata disposta condanna alle spese né applicata la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 147 cod. proc. pen.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inadeguata valutazione della pericolosità sociale e delle condizioni di salute
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare; nel caso l'istanza era stata rigettata dal Tribunale di sorveglianza
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (il ricorso non può essere proseguito quando l'eliminazione del provvedimento impugnato non produrrebbe un vantaggio pratico)
Sez. 5, Sentenza n. 2552 del 11/12/2020 (Leonardi)
Giurisprudenza richiamata per affermare che se il condannato, dopo il deposito del ricorso e prima del giudizio, ha terminato di espiare la pena, il ricorso di cassazione diventa inammissibile per carenza d'interesse
Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011 (Giuffrida)
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'eliminazione del provvedimento impugnato non determina una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta) e Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)
Precedenti richiamati per il principio che la dichiarazione di inammissibilità per carenza d'interesse non comporta la condanna del ricorrente alle spese né l'applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione di legittimità, il ricorrente termina di espiare la pena, il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La verifica dell'interesse concreto è essenziale: l'annullamento del provvedimento impugnato deve poter garantire un vantaggio pratico al ricorrente; in sua mancanza il processo è dichiarato inammissibile
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta di regola l'imposizione delle spese processuali né di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
- In situazioni analoghe occorre valutare se vi siano effetti collaterali o conseguenze future (es. annotazioni anagrafiche, effetti civili o di riabilitazione) che possano conservare un interesse anche dopo l'espiazione: se esistono, l'azione può restare esercitabile
- Per evitare il rischio di inammissibilità, è opportuno agire tempestivamente e, ove possibile, chiedere misure provvisorie o rimedi idonei a preservare l'interesse fino alla definizione del giudizio di legittimità
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