Cassazione Civile, Ordinanza n. 20510/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della banca nei confronti di un debitore principale e della relativa fideiussore, l’opponente aveva proposto non solo l’opposizione al decreto, ma anche domande riconvenzionali di accertamento e una domanda risarcitoria, oltre a una domanda di nullità della fideiussione per asserito contrasto con la normativa antitrust. Il Tribunale aveva già separato e rimesso al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, la domanda di nullità della fideiussione antitrust; con la sentenza poi impugnata aveva però revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti della fideiussore, dichiarando la propria incompetenza per materia e ritenendo attratta la posizione della stessa al Tribunale delle imprese. La banca ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che la competenza funzionale inderogabile sull’opposizione a decreto ingiuntivo restava del Tribunale che aveva emesso il decreto, mentre solo le domande riconvenzionali antitrust dovevano essere rimesse al giudice specializzato.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il regolamento. Ha dichiarato che il Tribunale di Bologna è competente sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla fideiussore, con conseguente caducazione della revoca del decreto limitatamente a tale posizione e con rimessione delle parti davanti al medesimo Tribunale per la prosecuzione del giudizio, ferma la valutazione sulla eventuale sospensione ex art. 295 c.p.c. Ha invece confermato la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sulle domande di cui ai numeri 3), 4) e 5) delle conclusioni dell’atto di citazione dell’opponente, perché connesse alla domanda riconvenzionale già devoluta al giudice specializzato. Le spese sono state poste a carico della resistente.
Norme richiamate
competenza attribuita ... all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto
la competenza dell’opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile, e resta ferma in favore del giudice che ha emesso il decreto
il giudice dell’opposizione, una volta separata e rimessa la domanda di competenza del Tribunale delle imprese, può sospendere il giudizio ove ne ricorrano i presupposti
a seguito della decisione sulla competenza, le parti vanno rimesse davanti al giudice competente per la riassunzione del giudizio
art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990
richiamato quale base della competenza delle sezioni specializzate per le imprese nelle controversie antitrust
D.Lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 1, lett. c) e d)
individua la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust e societarie richiamate
D.Lgs. n. 168/2003, art. 4, comma 1-ter, lett. c)
riconosce la competenza territoriale inderogabile della sezione specializzata competente per il distretto di Bologna nel caso richiamato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice che ha emesso il decreto ha natura funzionale e inderogabile e non viene meno per effetto della proposizione di domande riconvenzionali dell’opponente.
- Quando l’opponente introduce una domanda riconvenzionale devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, il giudice dell’opposizione deve separare le cause e rimettere solo tale domanda al giudice specializzato, trattenendo la causa monitoria davanti a sé.
- La competenza del tribunale delle imprese sulla nullità di una fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale sussiste se la nullità è fatta valere in via di azione; se è dedotta solo in via di eccezione, il giudice ordinario la esamina soltanto incidentalmente.
- La connessione con una domanda di competenza del tribunale specializzato non consente di spostare la competenza sulla domanda oggetto del decreto ingiuntivo, che resta radicata presso il giudice monitorio.
- Dopo la separazione e la rimessione delle sole domande riconvenzionali al giudice competente, il giudice dell’opposizione può valutare la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
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