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Ordinanza

Ordinanza n. 1152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Veneto che aveva deciso la controversia relativa a un provvedimento dell'amministrazione dell'interno, non ulteriormente specificato nel testo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda familiare)

Prevale il privato

La controversia

L'azienda familiare ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Veneto, chiedendo la tutela cautelare nelle more della definizione del giudizio di merito. Dal testo dell'ordinanza non sono ricavabili né il contenuto specifico dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il giudice ha ritenuto che le questioni di fatto e di diritto richiedessero un adeguato esame in sede di merito e ha concentrato la valutazione cautelare sul bilanciamento degli interessi contrapposti, considerando il carattere familiare e di piccole dimensioni dell'azienda e l'allegazione secondo cui l'attività costituirebbe l'unica fonte di sostentamento dei componenti della famiglia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo preferibile, nel bilanciamento degli interessi, una soluzione idonea a scongiurare il pregiudizio grave che i componenti della famiglia avrebbero subito nelle more della decisione di merito. L'ordinanza non definisce il giudizio né anticipa la soluzione delle questioni sostanziali, che saranno esaminate all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le questioni di fatto e di diritto richiedono un approfondito esame nel merito, il giudice può adottare una misura interinale fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti, senza anticipare la decisione definitiva.
  • Nel bilanciamento cautelare può assumere rilievo il rischio di grave pregiudizio economico derivante dalla sospensione o dalla compromissione dell'attività di una piccola impresa familiare, soprattutto quando essa costituisca l'unica fonte di sostentamento dei componenti della famiglia.
  • La tutela cautelare può essere accolta anche quando il giudice non definisca immediatamente il fumus della pretesa, qualora ritenga necessario riservare l'approfondimento delle questioni alla fase di merito e ravvisi un pregiudizio grave nelle more.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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