Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12592/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato senza difensore. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto condannato o comunque soccombente davanti al GIP del Tribunale di Udine ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza l'assistenza del difensore. La Corte rileva che l'impugnazione è quindi proposta in violazione della necessaria assistenza tecnica. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità, anche perché l'impugnazione è ritenuta manifestamente infondata nel testo dell'ordinanza. La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e osserva che non vi sono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella causazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica l'onere delle spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato è inammissibile quando la legge richiede la necessaria assistenza del difensore.
  • La mancanza di assistenza tecnica integra una causa di inammissibilità processuale che impedisce l'esame nel merito dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti la mancanza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.