Sentenza n. 230/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza nr. 1854 dell’11 aprile 2024, resa a definizione del giudizio iscritto al r.g. 5608/22, presso il Tribunale di Foggia, Sez. Lav., passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 3 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, n. 1854 dell'11 aprile 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso collettivo per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, n. 1854 dell'11 aprile 2024. Nel corso del giudizio è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per la maggior parte dei ricorrenti, in ragione dell'intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione. Per tre ricorrenti, invece, è stato dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine giudiziale di integrale esecuzione. Altri soggetti, pur avendo sottoscritto il mandato difensivo, non erano stati indicati nominativamente nell'epigrafe del ricorso; il difensore ha dichiarato rinuncia agli atti nei loro confronti, ma tale rinuncia non è stata notificata all'Amministrazione intimata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti dei ricorrenti per i quali, nel corso del giudizio, è intervenuta l'integrale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, per sopravvenuta carenza di interesse. La stessa improcedibilità è stata dichiarata nei confronti dei soggetti che avevano sottoscritto il mandato ma non erano stati indicati nominativamente nel ricorso: la dichiarazione di rinuncia agli atti non era stata notificata all'Amministrazione e non poteva quindi determinare l'estinzione del giudizio, ma è venuta meno la possibilità di una decisione utile nei loro confronti. Il ricorso è stato accolto limitatamente ai tre ricorrenti per i quali permaneva l'inadempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Foggia, provvedendo al pagamento di tutte le somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'esecuzione intervenuta in corso di causa per la maggior parte dei ricorrenti e dell'esito complessivo del giudizio. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
La disposizione è posta a fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnando un termine per l'adempimento e riservando, se necessario, la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato non risulta integralmente eseguito, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adempiere specificamente alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale entro un termine fissato nella sentenza.
- La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato durante il processo elimina l'interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità della domanda di ottemperanza nei confronti dei ricorrenti già soddisfatti.
- La rinuncia agli atti del giudizio non determina l'estinzione quando non sia stata notificata alle altre parti costituite o intimate; tuttavia, ove non residui un interesse concreto alla decisione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio di ottemperanza la nomina del commissario ad acta può essere riservata alla fase successiva, subordinandola all'eventuale persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
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