Cassazione Penale, Ordinanza n. 39893/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché i motivi non si misuravano con la motivazione della sentenza di appello e si limitavano a censure generiche. Ha quindi applicato la conseguenza legale dell'inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Massa Carrara nei confronti di tre imputati per furto aggravato. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e aspecifiche, poiché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso dedotto dagli imputati, ma la Corte rileva che la censura è formulata in modo generico e non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È invocato per contestare l'affermazione di responsabilità, ma la Corte reputa il motivo aspecifico perché non correlato alle argomentazioni della sentenza di merito.
Stabilisce la conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- La censura di vizio di motivazione non può limitarsi a riproporre contestazioni astratte o apodittiche, ma deve confrontarsi con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
- L'aspecificità del motivo ricorre quando l'impugnazione ignora le affermazioni decisive del provvedimento censurato, impedendo al giudice di legittimità un effettivo controllo sul decisum.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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