Ordinanza n. 166/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 230 del 2026: - della determinazione n. 2 dell’8.01.2026 del Comune di Paola, recante revoca dell’autorizzazione al funzionamento della struttura a ciclo residenziale casa di riposo per anziani denominata “Casa Serena Silvana De Rango”; - della prodromica nota prot. 21137 del 13.11.2025 di comunicazione di avvio del relativo; quanto al ricorso n. 396 del 2026: - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 28.02.2026 del Sindaco del Comune di San Lucido.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione al funzionamento di una casa di riposo per anziani; ordinanza sindacale contingibile e urgente di chiusura/intervento sulla struttura; assegnazione in concessione della casa di riposo a un altro operatore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa sociale ha proposto due ricorsi, successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, chiedendo l’annullamento e la sospensione cautelare degli atti adottati dai Comuni. Con il primo ricorso ha impugnato la determinazione del Comune di Paola recante la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della casa di riposo e la comunicazione di avvio del relativo procedimento. Con il secondo ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di San Lucido, nonché, secondo quanto considerato dal Collegio, la determinazione di assegnazione in concessione della struttura a un diverso operatore economico. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto della richiesta cautelare formulata dalla società a tutela della propria posizione economica e della prosecuzione della gestione della struttura.
La decisione
Il TAR ha disposto la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando connessione oggettiva e soggettiva. In sede cautelare, con la sommaria delibazione propria della fase, ha respinto entrambe le domande di sospensione. Quanto all’ordinanza contingibile e urgente e all’assegnazione della struttura a un diverso operatore, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse alla tutela della salute degli anziani ricoverati e alla continuità del servizio rispetto all’interesse economico della ricorrente. Quanto alla revoca dell’autorizzazione al funzionamento, ha escluso il periculum in mora, rilevando che l’attività presso la struttura era cessata dal 28 febbraio 2026 per stessa comunicazione della ricorrente e che il servizio era stato nel frattempo affidato a un altro operatore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in ragione della connessione oggettiva e soggettiva tra le controversie.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; le domande di sospensione sono state respinte per la prevalenza degli interessi pubblici e per l’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’interesse economico del gestore di una struttura assistenziale può essere recessivo rispetto all’interesse alla tutela della salute degli utenti vulnerabili e alla continuità del servizio.
- La cessazione dell’attività del ricorrente presso la struttura e il subentro o nuovo affidamento del servizio a un altro operatore possono escludere il pregiudizio grave e irreparabile necessario per la sospensione cautelare dell’atto impugnato.
- La riunione dei ricorsi è ammissibile quando le controversie presentano connessione sia oggettiva sia soggettiva, ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
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