Sentenza n. 4023/2026 - Roma, Sezione 2T
per la declaratoria d’illegittimità-previa tutela cautelare - del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alla richiesta del 5/9/2025 la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del visto per motivi di studio e per la condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 cpa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha proposto un'azione avverso il silenzio delle amministrazioni intimate, chiedendo di accertare l'illegittimità dell'inerzia relativa alla richiesta del 5 settembre 2025 di fissazione di un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan. L'appuntamento era necessario per essere posto in condizione di presentare e formalizzare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. È stata inoltre chiesta la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo l'esaurimento della fase cautelare e prima della decisione, l'ambasciata ha concesso l'appuntamento richiesto. Il ricorrente ha dichiarato che tale adempimento aveva soddisfatto integralmente l'interesse perseguito con l'azione, consistente nell'essere posto in condizione di inoltrare la domanda di visto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell'utilità della decisione sul silenzio per effetto del sopravvenuto adempimento amministrativo. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'ingente flusso di domande recentemente fronteggiato dall'ambasciata e dell'eccezionale contenzioso pendente sulla medesima materia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta nell'azione avverso il silenzio; la nomina non è stata disposta perché l'amministrazione ha provveduto nelle more.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione dell'atto o lo svolgimento dell'attività amministrativa richiesti dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando l'adempimento soddisfa l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
- Quando l'amministrazione concede, nelle more del giudizio, l'appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa, viene meno l'interesse alla decisione sull'inerzia relativa alla fissazione dell'appuntamento, anche se il procedimento sostanziale cui l'appuntamento è funzionale deve ancora essere definito.
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