Cassazione Civile, Ordinanza n. 22638/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativa a un terreno di proprietà comune, inserito nel perimetro urbano ma classificato dallo strumento urbanistico come zona E1 (verde agricolo speciale), sul quale il Comune aveva realizzato una piazza e una strada pubblica dopo occupazione d’urgenza e successivo decreto di esproprio. In un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione aveva già escluso l’applicazione del criterio del valore agricolo medio (VAM) e aveva imposto il criterio del valore venale pieno ex art. 39 l. n. 2359/1865, applicabile anche ai rapporti non esauriti. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha però determinato l’indennità valorizzando sostanzialmente il solo uso agricolo del fondo e recependo una CTU che aveva ristretto il raffronto a terreni agricoli, escludendo ogni utilizzazione intermedia o alternativa. I ricorrenti hanno quindi denunciato: violazione del vincolo del giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c.; errata rinnovazione della CTU e travisamento dei fatti; omesso esame della natura del vincolo urbanistico; violazione dei criteri legali di stima e delle garanzie costituzionali e convenzionali; recepimento acritico di una consulenza ritenuta incongrua; omessa considerazione della concreta situazione del fondo e della sua potenzialità economica diversa da quella meramente agricola.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi primo, quarto e quinto, ritenendoli fondati perché la Corte d’appello non si è uniformata al principio di diritto fissato nella precedente sentenza rescindente: l’indennità doveva essere stimata secondo il valore venale pieno, includendo le potenzialità di utilizzazione intermedia del fondo, e non tramite un criterio sostanzialmente coincidente con il VAM. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che la rinnovazione della CTU rientra nei poteri del giudice di rinvio, e il terzo, perché la qualificazione della destinazione E1 come vincolo conformativo era già coperta dal giudicato interno formatosi sulla precedente decisione di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può reimpostare la stima in modo incompatibile con esso.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia e il travisamento del devolutum nel giudizio di rinvio.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice sulle ordinanze istruttorie e alla rinnovazione della CTU.
art. 42 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela proprietaria e al corretto ristoro indennitario.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione apparente e il difetto di giustificazione della stima.
art. 1 Prot. add. CEDU
Invocato per sostenere il diritto a un indennizzo non meramente simbolico in caso di espropriazione.
Richiamato come base del criterio del valore agricolo medio, ma la sua applicazione è stata ritenuta non corretta alla luce dell’intervenuta caducazione del criterio VAM.
L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4
Norma richiamata come fonte del criterio VAM, ormai dichiarato incostituzionale e quindi non più applicabile ai rapporti non esauriti.
L. n. 2359 del 1865, art. 39
È il criterio generale da applicare per la stima dell’indennità di espropriazione secondo il valore venale pieno.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può eluderlo attraverso una nuova qualificazione estimativa che, nella sostanza, riproduca il criterio già censurato.
- Quando il criterio del valore agricolo medio sia stato dichiarato incostituzionale, la stima dell’indennità di espropriazione deve essere effettuata secondo il valore venale pieno del bene, ai sensi dell’art. 39 l. n. 2359/1865, anche per i rapporti non definitivamente esauriti.
- La determinazione del valore venale pieno non si esaurisce nel confronto con terreni agricoli: il giudice deve considerare anche eventuali utilizzazioni intermedie o alternative del fondo, purché consentite dalla normativa vigente e idonee a incidere sul valore di mercato.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri del giudice di rinvio; il vizio non sta nel disporre una nuova CTU, ma nell’impostare il quesito o recepire la stima sulla base di criteri giuridicamente errati.
- La qualificazione del vincolo urbanistico già definitivamente affermata nel giudizio rescindente non può essere rimessa in discussione nel rinvio, poiché coperta dal giudicato interno formatosi sulla precedente decisione.
- Una stima indennitaria che prescinda dalla reale consistenza economica del bene e si arresti a un valore meramente agricolo, nonostante la collocazione e le potenzialità del fondo, è censurabile perché non assicura un serio e adeguato ristoro.
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