Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17594/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che l'aveva condannata per resistenza a pubblico ufficiale e per un secondo reato indicato nel testo come art. 341-bis c.p. In Cassazione deduceva, con il primo motivo, l'insussistenza della responsabilità per il reato di resistenza, ma la censura era ritenuta generica e non confrontata con la motivazione di merito. Con il secondo motivo contestava la sussistenza del requisito della presenza di più persone per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., proponendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e chiedendo una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non misurato con l'apparato argomentativo della Corte territoriale; ha inoltre considerato il secondo motivo una doglianza di fatto, volta a ottenere una valutazione alternativa della vicenda, inammissibile in cassazione perché la decisione di merito era sorretta da motivazione non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    richiamato come reato oggetto della condanna in appello, indicato nel testo come reato di resistenza.

  • art. 341-bis c.p.

    richiamato come secondo reato contestato; il ricorso ne contestava un presupposto fattuale, ma la Corte ha escluso che la censura fosse deducibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in doglianze generiche sulla responsabilità, se non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o un diverso apprezzamento delle prove quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La contestazione di un requisito fattuale della fattispecie incriminatrice, quando richieda una rivalutazione del compendio probatorio, è inammissibile se proposta come mera alternativa ricostruzione dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.