Cassazione Penale, Ordinanza n. 17594/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che l'aveva condannata per resistenza a pubblico ufficiale e per un secondo reato indicato nel testo come art. 341-bis c.p. In Cassazione deduceva, con il primo motivo, l'insussistenza della responsabilità per il reato di resistenza, ma la censura era ritenuta generica e non confrontata con la motivazione di merito. Con il secondo motivo contestava la sussistenza del requisito della presenza di più persone per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., proponendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e chiedendo una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non misurato con l'apparato argomentativo della Corte territoriale; ha inoltre considerato il secondo motivo una doglianza di fatto, volta a ottenere una valutazione alternativa della vicenda, inammissibile in cassazione perché la decisione di merito era sorretta da motivazione non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come reato oggetto della condanna in appello, indicato nel testo come reato di resistenza.
richiamato come secondo reato contestato; il ricorso ne contestava un presupposto fattuale, ma la Corte ha escluso che la censura fosse deducibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in doglianze generiche sulla responsabilità, se non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o un diverso apprezzamento delle prove quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La contestazione di un requisito fattuale della fattispecie incriminatrice, quando richieda una rivalutazione del compendio probatorio, è inammissibile se proposta come mera alternativa ricostruzione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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