Cassazione Penale, Ordinanza n. 00756/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla genericità e reiterazione dei primi due motivi, nonché sulla manifesta infondatezza del motivo di prescrizione, per erroneo computo del termine estintivo alla luce della sospensione di legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per invasione di edifici ex art. 633 c.p. e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia all'accertamento della responsabilità, sia al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che tali censure riproponevano in sostanza doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese con motivazione congrua, e che si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Con il terzo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché fondato su un calcolo erroneo del termine, che non teneva conto della sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 107, applicabile al fatto commesso nel 2018, oltre al richiamo dell'art. 161 c.p.
Norme richiamate
Integra il reato di invasione di edifici, ritenuto già correttamente accertato nei gradi di merito.
Le attenuanti generiche possono essere negate in base a precedenti specifici e modalità della condotta, quando tali elementi rivelino una personalità proclive al delitto.
Rileva ai fini del calcolo della prescrizione, dovendo essere considerata la disciplina sulla sospensione del termine.
sospensione di un anno e sei mesi
La sospensione prevista dalla legge deve essere computata nel termine di prescrizione; nel caso concreto il ricorrente non l'aveva considerata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a reiterare doglianze già dedotte e disattese nei gradi di merito, se la sentenza impugnata le ha esaminate con motivazione puntuale e priva di illogicità.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del merito probatorio, essendo preclusa una lettura alternativa degli elementi già scrutinati dal giudice di merito.
- Le doglianze di violazione di legge o vizio di motivazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, risultano generiche e inammissibili.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni del termine previste dalla disciplina applicabile al fatto; un calcolo che ometta tali sospensioni è manifestamente infondato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato valorizzando precedenti specifici e modalità della condotta, quando tali elementi esprimano una personalità incline al reato.
Come è indicizzato
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