Sentenza n. 1972/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’aspettativa richiesta per frequentare il corso di formazione della Polizia di Stato, propedeutico all’eventuale immissione nel ruolo di vice ispettore
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto di essere collocata in aspettativa per frequentare dal 7 settembre 2026 al 23 settembre 2027 il corso di formazione conseguente al concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Il Comando ha negato l’istanza ritenendo che la durata del corso eccedesse il limite previsto per l’aspettativa per motivi privati e che le esigenze di servizio non consentissero un’aspettativa facoltativa; ha inoltre escluso l’applicabilità al personale dell’Arma della disciplina speciale invocata. La ricorrente ha dedotto: l’eccesso di potere e l’elusione del giudicato, richiamando una precedente ordinanza del TAR Bari favorevole a un soggetto in situazione analoga; la violazione dell’art. 18 del bando, dell’art. 28 della l. n. 668/1986 e dell’art. 59 della l. n. 121/1981; il travisamento dei fatti e il contrasto con buon andamento e imparzialità. Ha sostenuto che l’aspettativa speciale fosse applicabile in ragione della natura di forza di polizia dell’Arma e che la frequenza del corso non comportasse già l’assunzione di un diverso impiego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha respinto la censura di elusione del giudicato: non era documentata una sentenza passata in giudicato e, in ogni caso, mancava l’identità delle parti; la precedente pronuncia poteva però essere considerata come precedente giurisprudenziale persuasivo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 28 della l. n. 668/1986 anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri: l’art. 16 della l. n. 121/1981 e l’art. 155 del codice dell’ordinamento militare qualificano l’Arma come forza di polizia, e la distinzione nominalistica tra “Arma” e “Corpo” non giustifica l’esclusione. La disposizione è speciale rispetto alla disciplina generale dell’aspettativa del codice dell’ordinamento militare; quest’ultima non l’ha espressamente esclusa e non è incompatibile con essa. L’aspettativa per la frequenza del corso è pertanto dovuta e non può essere subordinata alle esigenze di servizio o al limite temporale dell’aspettativa per motivi privati. Il trattamento economico previsto dalla disciplina speciale sostituisce, e non si aggiunge, a quello dell’amministrazione di provenienza; inoltre, la frequenza del corso non equivale all’assunzione nella Polizia di Stato, che presuppone il superamento del corso e la scelta di lasciare il precedente impiego. Spese compensate per novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 28 l. 10 ottobre 1986, n. 668
Una volta stabilito che l’articolo 28 introduce una speciale ipotesi di aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla polizia di Stato in favore degli appartenenti alle altre forze di polizia e che l’applicazione di questa disciplina agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri non è esplicitamente esclusa dal C.O.M. ed è con essa compatibile, la conclusione che se ne deve trarre è che il collocamento in aspettativa del ricorrente costituiva nella fattispecie un atto dovuto.
La speciale aspettativa per frequentare corsi di accesso alla Polizia di Stato si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in quanto forza di polizia, e prevale sulla disciplina generale dell’aspettativa militare se non è espressamente esclusa né incompatibile con essa.
art. 16 l. 1° aprile 1981, n. 121
La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”; la circostanza che essa sia un’ “Arma” e non un “corpo” (come ad es. la Guardia di finanza) non esclude la sua natura di forza di polizia, sia pure a ordinamento militare, dato che questa natura è positivamente affermata dalle norme primarie citate e, di conseguenza, la sua riconducibilità alla previsione dell’articolo 28 della legge n. 668.
La qualificazione dell’Arma dei Carabinieri come forza di polizia, risultante dalla legge, prevale sulla distinzione terminologica tra “Arma” e “Corpo” e consente di ricondurre i suoi appartenenti alla disciplina speciale dell’aspettativa.
art. 155 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”; la circostanza che essa sia un’ “Arma” e non un “corpo” (come ad es. la Guardia di finanza) non esclude la sua natura di forza di polizia, sia pure a ordinamento militare, dato che questa natura è positivamente affermata dalle norme primarie citate e, di conseguenza, la sua riconducibilità alla previsione dell’articolo 28 della legge n. 668.
Il codice dell’ordinamento militare conferma la natura dell’Arma dei Carabinieri quale forza militare di polizia; tale natura è sufficiente a ricomprendere i suoi appartenenti nell’ambito della disciplina speciale.
art. 59 l. 1° aprile 1981, n. 121
Né può sostenersi che la circostanza di ricevere un trattamento economico per la durata del corso determinerebbe una incompatibilità con la condizione di militare dato che si tratta di un trattamento la cui erogazione è prevista dall’articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e che evidentemente esso non si aggiunge ma si sostituisce a quello a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Il trattamento economico previsto durante il corso non è incompatibile con lo status militare, perché sostituisce quello erogato dall’amministrazione di appartenenza e non si cumula con esso.
art. 3 Cost.
In sintesi, a fronte di una amministrazione che si determina arrestandosi al dato nominalistico della disposizione (Arma o Corpo), si ritiene maggiormente consona una soluzione che si focalizzi sul dato funzionale-sostanziale del pacifico comune svolgimento di funzioni di polizia; diversamente opinando si finirebbe per dare luogo ad effetti di arbitraria disparità di trattamento con oggettivo rischio di contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
L’esclusione degli appartenenti all’Arma fondata soltanto sulla denominazione di “Arma” anziché “Corpo”, pur a fronte dell’identità sostanziale delle funzioni di polizia, determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.
Massime di principio
- La speciale aspettativa prevista per la frequenza dei corsi di formazione finalizzati all’accesso alla Polizia di Stato si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri: la loro qualificazione legislativa come forza di polizia non è superata dalla distinzione nominalistica tra “Arma” e “Corpo”.
- La disciplina speciale dell’aspettativa per la frequenza del corso prevale sulla disciplina generale dell’aspettativa per motivi privati, anche se quest’ultima è contenuta in una normativa successiva, quando la disciplina generale non esclude espressamente quella speciale e non sussiste incompatibilità tra le due.
- Quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale, il collocamento in aspettativa per frequentare il corso è dovuto e non può essere negato invocando le esigenze di servizio o il limite di durata previsto per l’aspettativa per motivi privati.
- La frequenza del corso propedeutico all’accesso a un diverso ruolo di polizia non equivale già all’assunzione nel nuovo impiego: questa presuppone il superamento del corso e la scelta dell’interessato di lasciare l’impiego precedente. Il trattamento economico durante il corso, previsto dalla disciplina speciale, sostituisce quello dell’amministrazione di appartenenza e non vi si cumula.
- Una pronuncia resa in una controversia analoga tra parti diverse non produce giudicato nel nuovo giudizio; può tuttavia essere considerata dal giudice quale precedente giurisprudenziale persuasivo.
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