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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6516/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino contestando l'applicazione della riforma (richiamata come d.l. 162/2022 e d.lgs. 150/2022) e deducendo violazioni e vizi di motivazione con riguardo agli artt. 129, 529, 189 e 530 c.p.p. Chiede, in particolare, il proscioglimento quanto al reato di furto (capo B) perché, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, il reato sarebbe divenuto procedibile a querela di parte e negli atti non risulta richiesta della persona offesa; inoltre contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio operata in presenza di tale vizio

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato di furto (capo B) è procedibile a querela di parte in forza della riforma ed in atti non è presente la querela, pertanto va prosciolto. Poiché il capo B era preso a base per il calcolo della pena anche per altro reato (capo C), si sarebbe dovuta rideterminare la sanzione; tuttavia la rideterminazione non è più praticabile perché, alla data indicata, è intervenuta la prescrizione del reato (maturata il 25/06/2023, calcolando i termini indicati e la sospensione Covid). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: l'azione penale non può più proseguire per il capo B per difetto di querela e il capo C è estinto per prescrizione

Norme richiamate

  • d.l. 162/2022

    Invocato dal ricorrente in quanto con la riforma è stata modificata la procedibilità di taluni reati; la Corte ha ritenuto applicabile la norma di favore alla fattispecie in esame portando al proscioglimento per difetto di querela

  • d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)

    La Corte interpreta la riforma come avente effetto di rendere il reato di furto monoaggravato procedibile a querela di parte e applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore nella misura favorevole per l'imputato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dal ricorrente nell'ambito del primo motivo; la Corte ha ritenuto che, alla luce della riforma e dell'assenza di querela, sussista difetto di condizione di procedibilità che impone il proscioglimento

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di impugnazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata procedibilità per difetto di querela

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Invocato nel secondo motivo (vizio di motivazione); dalla sentenza emerge che la decisione è stata presa comunque sulla base del primo motivo, senza assumere decisioni ulteriori rispetto a questo articolo

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nel secondo motivo in ordine al vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto necessario accogliere separatamente questo motivo perché il primo motivo risultava decisivo

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749

    La sentenza di legittimità richiamata conferma che la norma di favore (riforma Cartabia) può trovare applicazione anche per fatti commessi anteriormente, giustificando il proscioglimento per difetto di querela

Massime di principio

  • Se una riforma processuale rende un reato procedibile a querela di parte, l'assenza della querela nei fascicoli determina il proscioglimento; la norma di favore si applica anche ai fatti anteriori quando ciò favorisca l'imputato
  • Quando un capo di imputazione preso a base per la determinazione della pena viene prosciolto, occorre rideterminare il trattamento sanzionatorio; se nel frattempo il reato su cui gravava la ricalcolo è estinto per prescrizione, il giudice può annullare la sentenza senza rinvio
  • Il calcolo dei termini di prescrizione deve tenere conto delle sospensioni (es. periodo Covid) e dei termini specifici indicati per il singolo reato: questo può rendere non praticabile una rideterminazione della pena
  • In casi simili è essenziale verificare tempestivamente la presenza della querela della persona offesa e l'applicabilità retroattiva di norme processuali di favore; l'assenza della querela è una condizione di procedibilità che può determinare il proscioglimento anche in fase di impugnazione
  • Quando più motivi sono proposti, il giudice può accogliere il giudizio sul motivo decisivo (es. difetto di querela) senza esaminare compiutamente altri motivi se il risultato processuale non ne richiede l'ulteriore esame

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