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Ordinanza

Ordinanza n. 221/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di ammonimento del Questore di Cosenza prot.n. -OMISSIS-, notificato il 19 febbraio 2026; - di ogni altro atto, anche non conosciuto nei suoi estremi, antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Cosenza, notificato il 19 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica destinataria dell'ammonimento questorile ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Cosenza e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma si limita alla valutazione della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, all'esito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, insussistente il periculum in mora. L'ammonimento questorile è stato qualificato come mero avviso formale, non idoneo a determinare un concreto pregiudizio. Il dedotto vulnus reputazionale e morale, peraltro genericamente allegato, è stato ritenuto suscettibile di eventuale tutela risarcitoria per equivalente ove ne ricorrano i presupposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra ricorrente e amministrazioni resistenti, in considerazione della peculiarità del procedimento e del carattere meramente formale della memoria dell'Avvocatura dello Stato; nulla è stato disposto per le spese tra ricorrente e controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un ammonimento questorile non può essere concessa in assenza di un concreto e attuale pregiudizio derivante dall'atto.
  • L'ammonimento questorile, in quanto mero avviso formale, non determina di per sé un pregiudizio concreto idoneo a fondare il periculum in mora.
  • Il pregiudizio reputazionale o morale genericamente allegato non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare il periculum in mora; ove ne ricorrano i presupposti, esso può essere fatto valere mediante tutela risarcitoria per equivalente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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