Cassazione Penale, Sentenza n. 21644/2022 del 03/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di citazione a giudizio del 15/10/2021 per i capi di imputazione 1, 2 (in concorso con Luca Palamara) e 3. Il ricorrente censura l'abnormità del provvedimento perché il GUP avrebbe omesso di pronunciarsi su due contestazioni originate dalla richiesta di rinvio a giudizio: il Pubblico Ministero, in sede di udienza preliminare (11/10/2021), aveva ridotto il contenuto del capo 2 eliminando due delle quattro notizie ritenute segrete, iniziativa qualificata dal Giudice come "correzione di errore materiale". Il ricorrente sostiene che tale eliminazione costituisca un ritiro dell'azione penale in violazione del principio di irretrattabilità (ossia dell'obbligatorietà dell'azione penale) e che il GUP abbia illegittimamente avallato tale ritrattazione, privando l'imputato del diritto ad una pronuncia di merito sulle contestazioni originarie
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi della giurisprudenza consolidata e dell'art. 423 c.p.p., il Pubblico Ministero può modificare il capo d'imputazione fino alla formale chiusura della discussione in udienza preliminare; la modifica contestata (elisione di due notizie) è avvenuta prima della chiusura della discussione e dopo il contraddittorio con la difesa, perciò non è risultata abnorme. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Consente la modifica del capo di imputazione nel corso dell'udienza preliminare fino a quando il pubblico ministero non abbia presentato le proprie conclusioni e/o fino alla formale chiusura della discussione; la modifica effettuata entro tali termini è valida
Richiamato nella giurisprudenza citata: l'istanza di proscioglimento immediato non impedisce la legittima modifica dell'imputazione da parte del PM prima della chiusura della discussione
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23 commi 8 e 9)
Norma procedurale richiamata riguardante lo svolgimento del procedimento (contestualizzazione temporale/disciplinare del processo), senza incidenza sostanziale sulla decisione qui resa
Giurisprudenza: Sez.6, n.33819 del 04/07/2001 (Barale) e Sez.6, n.29313 del 22/01/2015 (Casella)
Orientamenti di legittimità che affermano la facoltà del PM di modificare l'imputazione fino alla chiusura della discussione in udienza preliminare; la Corte li applica per dichiarare legittima la modifica compiuta nel caso di specie
Massime di principio
- La modifica del capo di imputazione da parte del pubblico ministero in udienza preliminare è lecita se effettuata prima della formale chiusura della discussione; non costituisce di per sé "ritiro" dell'azione penale né un atto abnorme
- Il decreto di citazione a giudizio instaurato dal GUP in sede di udienza preliminare è generalmente inimpugnabile per vizi di mera valutazione procedurale salvo che ricorra una vera e propria abnormità strutturale o funzionale dell'atto
- Se la modifica dell'imputazione è favorevole all'imputato (ad es. elimina contestazioni) può venir meno l'interesse ad impugnare: il ricorrente deve dimostrare un danno concreto o la violazione di garanzie procedurali rilevanti per ottenere accoglimento
- Per contestare valide modifiche dell'imputazione è necessario dimostrare che la modifica sia avvenuta oltre i limiti temporali o procedurali previsti (dopo la chiusura della discussione) o che il GUP non abbia rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
- Durante l'udienza preliminare è cruciale eccepire tempestivamente eventuali nullità o irregolarità: le obiezioni sollevate tardivamente o prive di fondamento giurisprudenziale consolidato avranno scarse possibilità di successo
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