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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18061/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello deducendo la violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena. La vicenda riguarda due precedenti sentenze: la prima aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale; la seconda, intervenuta successivamente quanto a irrevocabilità, era stata ritenuta ostativa. La censura era centrata sul criterio di individuazione dell'"anteriorità" del reato successivamente giudicato rispetto alla sentenza che aveva concesso il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, affermando che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va riferita alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non alla data di commissione del fatto. Poiché nel caso concreto la seconda sentenza era divenuta irrevocabile dopo l'irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale e prima della scadenza del periodo di sospensione, è stata confermata la revoca di diritto del beneficio ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2 c.p.

    La revoca di diritto della sospensione condizionale opera quando il reato successivamente giudicato risulti anteriore secondo il criterio dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; non rileva la sola data di commissione del reato.

  • art. 163 c.p.

    È richiamato per verificare che la successiva irrevocabilità della sentenza ostativa sia intervenuta prima della scadenza del termine di durata della sospensione condizionale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.

Massime di principio

  • In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il requisito dell'anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere verificato con riferimento al momento in cui la sentenza che concede il beneficio diviene irrevocabile, non già alla sola data di commissione del fatto-reato.
  • Se la sentenza ostativa diviene irrevocabile dopo la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale ma prima della scadenza del relativo termine, si determina la revoca di diritto del beneficio.
  • Il ricorso per cassazione che censuri tale ricostruzione è manifestamente infondato quando non si confronti con il criterio dell'irrevocabilità della decisione che ha concesso il beneficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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