Cassazione Penale, Ordinanza n. 02200/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado dichiarando non doversi procedere per prescrizione rispetto ad alcuni capi di imputazione e rideterminando in mitius la pena: per uno dei ricorrenti, con riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati e applicazione dell'art. 599-bis c.p.p.; per l'altro, con riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Entrambi restavano tuttavia condannati nel resto. Un ricorrente lamentava un vizio di motivazione e il travisamento della prova, dedotti in modo generico. L'altro deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale e processuale penale per mancata declaratoria di prescrizione di ulteriori reati; 2) violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. e della legge penale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione a una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.; 3) illegalità delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000 conseguente alla declaratoria di prescrizione di parte dei reati fiscali. La Corte ha ritenuto il primo ricorso manifestamente generico; il primo motivo del secondo ricorso inammissibile per la stessa ragione; il secondo motivo non ritualmente deducibile nel giudizio di concordato in appello, perché in cassazione sono ammissibili solo doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione, non invece censure sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione; il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché la prescrizione era stata dichiarata solo per fatti anteriori a una certa data, restando ferma la condanna per i fatti successivi, con conseguente sopravvivenza delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità delle impugnazioni. Restano ferme le statuizioni della sentenza di appello non travolte dal ricorso, compresa la condanna nei capi residui e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata in appello.
Norme richiamate
nel concordato in appello limita l'oggetto del ricorso per cassazione alle questioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia, non consentendo censure sulla pena se non per illegalità della sanzione.
richiamato dalla difesa per contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza non ritualmente deducibile nel caso di sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
richiamato nel principio giurisprudenziale riportato dalla Corte, quale parametro non deducibile in cassazione per contestare motivi rinunciati nel concordato in appello.
art. 216, comma 3, legge fall.
indicato come una delle violazioni per le quali la Corte d'appello ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
richiamato per le pene accessorie, ritenute non illegali perché la declaratoria di prescrizione aveva riguardato solo una parte dei fatti di reato fiscali e non la totalità delle condotte condannate.
indicato come titolo dell'imputazione fiscale relativa alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013, per la quale è stata dichiarata l'estinzione solo parziale.
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione; sono invece inammissibili le doglianze che attengano a motivi rinunciati o a meri profili di determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegalmente applicata.
- La deduzione di vizi di motivazione o travisamento della prova deve essere specifica e correlata alle risultanze del caso concreto; allegazioni meramente assertive e generiche non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando la declaratoria di prescrizione riguarda solo una parte delle condotte contestate, restano ferme le condanne per i fatti non coperti da estinzione e, con esse, anche le pene accessorie ad esse correlate, salvo autonomi profili di illegalità.
- In sede di legittimità, una censura sulla mancata declaratoria di prescrizione o sull'entità della pena è inammissibile se formulata in modo generico o se non si traduce nella dedotta illegalità della sanzione nei limiti di legge.
- L'evidente inammissibilità del ricorso legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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