Cassazione Penale, Sentenza n. 32352/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (Corte d'appello di Milano n. 7846/2017, irrevocabile) per il reato di omesso versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2010 (importo euro 270.446,00). La difesa ha invocato il contrasto di giudicati con la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco (n. 1069/2021, irrevocabile) per bancarotta, sostenendo che nel giudizio assolutorio siano emerse prove nuove (testimonianze di Maisano e Villa, e dichiarazioni della curatrice Sesana) che dimostrerebbero come il dissesto fosse dovuto a cause esterne e ad accordi transattivi con Siemens, non a condotte dolose o sistematiche dell'amministratore; la difesa ha inoltre contestato la valutazione della Corte di appello di Brescia sull'ammissibilità della revisione e ha denunciato violazioni di legge e vizio di motivazione (art. 192 e art. 634 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi sul carattere straordinario della revisione: questa è ammissibile solo se gli elementi nuovi, estranei al giudizio precedente, dimostrano un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati dalle sentenze irrevocabili; non è ammessa la revisione per una semplice differente valutazione delle stesse evidenze. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i fatti storici (l'omesso versamento dell'acconto IVA) fossero identici e che la sentenza assolutoria si fondasse su una diversa valutazione (es. esclusione della sistematicità per effetto di rateizzazioni e forza maggiore) e non su fatti storici diversi. Le testimonianze richiamate dalla difesa sono state considerate non "nuove" perché già oggetto di valutazione o riferibili a elementi esaminati nella sentenza di condanna. La Corte ha inoltre precisato i limiti della fase preliminare di delibazione (sommaria ma non superficiale). Conseguentemente, ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale cui faceva riferimento la condanna: il reato contestato è l'omesso versamento di imposte (accise/IVA) a carico dell'amministratore societario.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Disciplina della revisione per contrasto di giudicati: la revisione è ammessa quando vi sia inconciliabilità oggettiva tra fatti storici accertati da sentenze irrevocabili; non copre divergenze meramente valutative o logiche tra decisioni che si fondano sugli stessi fatti.
Regola la fase procedurale della revisione; la Corte ha richiamato l'obbligo di una delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza dell'istanza, effettuata con un vaglio sommario ma significativo degli elementi nuovi.
Invocato dalla difesa in relazione a presunto travisamento delle prove; la Corte ha evidenziato che il rimedio della revisione non è volto a correggere una diversa interpretazione o valutazione delle prove già considerate, salvo che emergano elementi realmente nuovi e decisivi sui fatti storici.
Prevede il pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; qui applicato con condanna al versamento di euro 3.000.
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Giurisprudenza richiamata per la nozione di "prove nuove": rilevano non solo le prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza, ma anche quelle non acquisite o acquisite ma non valutate neppure implicitamente; non rientrano le richieste volte a ottenere una diversa valutazione di prove già apprezzate.
Sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003
Giurisprudenza richiamata per affermare che la revisione mira a rimuovere effetti della cosa giudicata solo per nuovi elementi in grado di travolgere l'accertamento e disarticolare il ragionamento della condanna.
Massime di principio
- La revisione penale è uno strumento straordinario: è ammessa solo se emergono elementi nuovi, estranei al processo originario, che dimostrino un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati dalle sentenze irrevocabili.
- Non è sufficiente una diversa valutazione o un contrasto logico-giuridico tra due sentenze che si fondano sugli stessi fatti; le prove devono essere realmente "nuove" (sopravvenute, scoperte dopo la sentenza, non acquisite o non valutate neppure implicitamente nel precedente giudizio).
- Nel giudizio di delibazione preliminare la Corte effettua un vaglio sommario ma non puramente formale: può respingere l'istanza quando, anche con un esame sommario, risulti che gli elementi indicati non sono idonei a travolgere il giudicato.
- Le testimonianze o documenti già conosciuti o implicitamente considerati nella sentenza impugnata non costituiscono di per sé prova nuova utile alla revisione.
- Se la pronuncia assolutoria si fonda su una valutazione diversa della forza maggiore, della sistematicità o di altre cause estintive o escludenti, ciò non implica automaticamente la sussistenza di un contrasto di giudicati rilevante per la revisione.
- In caso di istanza manifestamente infondata o inammissibile la parte rischia condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Per prospettare una richiesta di revisione efficace, è necessario provare che le nuove acquisizioni attengano ai fatti storici in modo da rendere inevitabile un proscioglimento, non solo sostenere un'alternativa interpretativa dei fatti già valutati.
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