Cassazione Penale, Ordinanza n. 12823/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. In concreto, la contestazione riguardava una sottrazione di beni consistiti in componenti metalliche asportate da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi di trasporto, con aggravante della violenza sulle cose. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato come furto tentato, deducendo che l'azione non sarebbe stata compiutamente osservata dagli operanti e che, quindi, non vi sarebbe prova del perfezionamento del reato; nello stesso motivo ha inoltre censurato la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha contestato la correttezza della motivazione della sentenza d'appello, ma senza indicare specificamente gli elementi di dissenso rispetto alla decisione impugnata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato quanto alla pretesa qualificazione del fatto come tentativo, e generiche le doglianze sulla pena e sulle attenuanti; ha inoltre giudicato il secondo motivo inammissibilmente generico per difetto dei requisiti di specificità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata riqualificazione del fatto come tentativo, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato che l'imputato era stato intercettato solo dopo essersi allontanato dal luogo della sottrazione, sicché il furto risultava consumato. Ha poi qualificato come mere doglianze di fatto, e comunque generiche, le contestazioni sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando anche il mancato confronto con la motivazione della sentenza di merito. Infine, ha reputato il secondo motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e determinate; la genericità o indeterminatezza dei motivi ne determina l'inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente contestare in modo generico la motivazione di merito senza indicare gli aspetti puntuali ritenuti erronei.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo è infondata quando dagli accertamenti di merito emerge che la sottrazione si è già consumata, anche se l'autore è stato osservato solo in un momento successivo all'azione.
- Le doglianze sulla commisurazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, restano generiche e non consentono il controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12772/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12773/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12777/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12778/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12779/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12783/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →